Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Piano delle Coste. Bozza Lacatena. Problematiche e Osservazioni.


Legge Regionale sul Piano Comunale delle Coste.
Bozza presentata dal Consigliere Delegato Urbanistica Stefano Lacatena
.


Sintesi della proposta di legge, osservazioni e note.

Art.1      Oggetto e Principi Generali.                                                      
Art.2      Vengono elencate le definizioni di: Dividente demaniale, Demanio Marittimo, Mare territoriale, Demanio Costiero e Portuale, Costa  Fruibile, Fronte Mare, Costa Utile, Numero teorico di Utenza NU.                             
Art.3      Si elimina il PRC- Piano Regionale delle Coste e si assegnano tutte le Funzioni amministrative ai Comuni.
Art.4      La Giunta Regionale approva il Quadro di Assetto del Demanio Costiero e il Regolamento della Pianificazione.
Art.5      La Giunta e il Consiglio Comunale approvano il PCC- Piano Comunale delle Coste; il sindaco convoca la  Conferenza di Copianificazione per l’approvazione definitiva.
Art.6      La Giunta Regionale approva il Quadro di Assetto del Demanio del Sistema dei Porti da attuare mediante i PRP-Piani Regolatori Portuali.
Art.7      Il Consiglio Comunale approva il PRP. La Giunta comunale approva il Regolamento del Porto.
Art.8      I Comuni esercitano le funzioni in base alle disposizioni di legge, regolamenti e principi.
Art.9      I Comuni, nella gestione del PCC, operano con il SID-Sistema Informativo del Demanio.
Art.10    I Comuni sono unici competenti per le concessioni demaniali marittime.
Art.11    I Comuni revocano le concessioni in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice della Navigazione: accesso libero ai disabili, servizi igienico-sanitari, docce, chiosco bar, salvamento, transito libero sulla battigia (non sulla spiaggia).
Art.12   I Comuni possono autorizzare l’affidamento in gestione con sub-ingresso ad altri concessionari per una volta.
Art.13   Le autorizzazioni di cui all’art.55 del Codice della Navigazione devono ottenere il parere dei Comuni.
Art.14   I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza sul demanio marittimo.
Art.15   E’ vietato il rilascio di concessioni su aree inutilizzabili e non fruibili, su verifica dei Comuni.
Art.16   Il Comune individua, perimetra e tipizza, in base alla morfologia, le aree di costa destinate alla balneazione secondo i criteri di cui all’art.14 ( in questo articolo non sono elencati i criteri)
Le aree di costa, così individuate, costituiscono la Costa Utile.
Il Comune destina alla libera balneazione una quota di costa nella misura non inferiore al 60 % della Costa Utile, individuata per tratti omogenei e morfologie affini.
Negli ambiti demaniali di facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuate una o più aree ( non viene stabilita la quantità) da destinare alla pubblica fruizione.
I Comuni individuano le aree destinate a parcheggio e a servizi igienici, fuori da quelle per la balneazione.
Sono vietate recinzioni ( escluse quelle perimetrali) sul demanio marittimo.
I Comuni approvano il Programma di Manutenzione della Costa in base al Regolamento di cui all’art.3 comma 6 ( il riferimento è sbagliato, in quanto non viene citato il Regolamento).
Art.17   I Comuni destinano almeno un’area con servizi da destinare alle esigenze dei disabili, in base alle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale.
Art.18   Norme transitorie fino all’approvazione del PCC:
Divieto di nuove concessioni ( mantenimento delle esistenti, prorogate a Monopoli fino al 30 settembre 2027).
I Comuni possono approvare i piani comunali PCC redatti in base alle Norme del Piano Regionale PRC approvato con Delibera di Giunta regionale n.2273 del 13 ottobre 2011. E’ facoltà, non obbligo.
Il Comune di Monopoli nel 2014 ha adottato il PCC redatto dai tecnici Casulli-Sampietro-Rotolo, che potrebbe essere utilizzato.
Art.19   Le concessioni demaniali sono soggette al pagamento del canone e dell’imposta regionale.
Art.20   Norme finanziarie. Agli oneri per applicazione della legge si fa fronte con appositi capitoli di bilancio regionale.
Art.21   Viene abrogata la legge regionale n.17 del 2015 sulla ”Disciplina della tutela e dell’uso della costa”.
Art.22   Disposizioni finali. Dichiarazione di urgenza e pubblicazione sul Bollettino Regionale.      

Prestito personale

Delibera veloce

 

OSSERVAZIONI

Con l’abrogazione della Legge n.17 del 2015 vengono annullate alcune Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera. Tra queste:
1) Divieto di rilascio di concessioni demaniali nelle aree di rispetto: Lame, foci i corsi d’acqua, canali alluvionali, zone a rischio di erosione, zone archeologiche, cordoni dunali e macchia mediterranea. Di conseguenza non esiste più tutela per questi luoghi.

2) Realizzazione di spiagge libere con servizi, intese come aree demaniali in concessione con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa restino libere da attrezzature del gestore.
In pratica non sono più consentite spiagge libere con servizi.

3) I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi, in particolare parcheggi, servizi igienici e pronto soccorso.
In pratica i Comuni non sono obbligati a individuare questi elementi. 

4) Accesso e transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia.
In pratica non sono previsti i passaggi a mare.


5) In caso di inadempienza dei Comuni nell’approvazione dei PCC la Regione nomina i Commissari ad acta per la redazione dei Piani.
Con la bozza i Comuni possono non approvare i PCC, senza sanzioni.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

NOTA

La bozza di legge non prevede alcun obbligo per i concessionari di individuare e cedere al Comune le superfici di terreno di loro proprietà, poste tra la strada pubblica e la costa, necessarie per realizzare adeguati accessi liberi a mare.

Non prevede, altresì, l’obbligo per i Comuni di individuare, ai fini urbanistici, le superfici per gli accessi liberi, da acquisire  tramite espropri.



Testo della BOZZA del consigliere Lacatena Stefano

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

  1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni.
  2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla

valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

  1. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in

attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  1. L’azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:
  2. tutela dell’ambiente, valorizzazione delle identità territoriali, contrasto al consumo di suolo

e uso eco-sostenibile del territorio e del mare;

  1. accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione

anche ai disabili;

  1. semplificazione dell’azione amministrativa;
  2. trasparenza delle procedure e partecipazione;
  3. decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
  4. armonizzazione delle attività produttive e, in particolare, del turismo balneare e della

nautica da diporto, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.

  1. Sono escluse dalla competenza regionale:
  2. le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all’approvvigionamento di

fonti di energia, ai sensi del d.lgs. n. 112/1998;

  1. i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione

agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima,

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;

  1. i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall’articolo 4

della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale e

successive modificazioni);

  1. le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi

dell’articolo 6 della L. n. 84/1994.

  1. Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in Demanio Costiero e Demanio Portuale.

Al Demanio Portuale appartengono i porti classificati regionali (categoria II – terza classe) ai sensi

della L. n. 84/1994, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Porti della Regione Puglia.

 

 

 

ART. 2

Definizioni

  1. Dividente demaniale: Linea di confine, avente natura giuridica, tra i beni del demanio marittimo e i beni di altra proprietà.
  2. Demanio marittimo: Insieme delle superfici costiere delimitate dalla Dividente (dato acquisibile dal Portale del Mare – SID) e dalla linea di riva/costa, suddivisibile in Demanio Costiero e Demanio

Portuale.

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

  1. Mare territoriale: Specchio acqueo antistante la fascia demaniale marittima che si estende verso il

mare fino a 12 miglia nautiche.

  1. Demanio Costiero: Area di competenza demaniale marittima, delimitata dalla Dividente (dato

acquisibile dal Portale del Mare – SID) e dalla linea di costa e disciplinata dal PCC approvato.

  1. Demanio Portuale: Ambito demaniale marittimo individuato e perimetrato con atto approvato

dall’Amministrazione Comunale.

  1. Costa Fruibile: Rappresenta l’intero ambito oggetto della pianificazione, su cui sono consentiti tutti gli usi del mare, sia liberamente che in concessione, accessibile naturalmente o resa tale con

interventi antropici, al netto di qualunque vincolo o tutela individuato in fase di formazione del

Piano.

  1. Fronte Mare: Riguarda esclusivamente le aree destinate alla balneazione, sia spiagge libere che

stabilimenti balneari, e dovrà essere definito come la linea di proiezione ideale più prossima alla

linea di battigia, lungo la quale posizionare la prima fila di ombrelloni.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

  1. Costa Utile: Rappresenta la porzione di Costa Fruibile destinata alla balneazione (sia libera che in

concessione). La Costa Utile è individuata al netto di quelle aree e tratti di costa comunque oggetto

di pianificazione, ma destinati ad usi diversi; tali tratti saranno definiti “non utili ai fini della

balneazione” e saranno sottratti al calcolo della Costa Utile.

  1. Parametro di Concedibilità: è la percentuale di costa, che non dovrà superare il 40% della COSTA UTILE, e del relativo FRONTE MARE, da destinare a STABILIMENTO BALNEARE, mentre la restante parte dovrà essere destinata a SPIAGGIA LIBERA.
  2. Numero Teorico di Utenza (NU): Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico–sanitari, docce, chioschi–bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

ART. 3

RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

  1. È conferito ai Comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 2. I Comuni hanno potere di ordinanza in relazione a specifiche esigenze localizzate nel proprio territorio
  1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:
  1. programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
  2. disciplina dell’utilizzo delle aree demaniali marittime;
  3. monitoraggio della gestione del Sistema Informativo del Demanio (SID);
  4. Osservatorio Regionale delle Coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell’uso del bene demaniale marittimo.
  1. L’espletamento delle attività di cui al comma 2 è assicurato dal Servizio regionale competente.
  2. Le funzioni previste dal comma 1 possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o associata.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

ART.4
IL QUADRO DI ASSETTO DEL DEMANIO COSTIERO DELLA REGIONE PUGLIA
1. La Regione, attraverso il Quadro di Assetto del Demanio Costiero, attua la ricognizione del sistema costiero regionale allo scopo di fornire il quadro delle conoscenze sulla consistenza, sul grado di utilizzazione del demanio marittimo e sullo stato di conservazione fisica, ambientale e paesaggistica.
2. Il processo di ricognizione ha luogo con la partecipazione dei Comuni costieri, dell’Agenzia del Demanio, dell’Autorità Marittima e delle altre Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali.
3. Il Quadro di Assetto del Demanio Costiero restituisce:
a. le caratteristiche morfologiche della costa naturale e artificiale;
b. le tendenze evolutive del litorale dovute alla morfodinamica dei sistemi costieri e agli impatti
antropici;
c. l’evoluzione dell’impatto antropico sulla costa;
d. la mappatura delle utilizzazioni del demanio costiero.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Quadro di Assetto del Demanio Costiero contiene gli studi, le indagini
e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino ed acquisisce, lo stato di utilizzazione del demanio marittimo.
5. Il Quadro di Assetto del Demanio Costiero è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione provvede, entro 90 giorni dall’emanazione della presente legge, all’approvazione di specifico
Regolamento per l’attuazione della pianificazione costiera a livello comunale.

ART. 5
PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO COSTIERO
1. La pianificazione comunale costiera si attua mediante il Piano Comunale delle Coste (PCC) sulla
base del quadro delle conoscenze fornito dal Quadro di Assetto del Demanio Costiero, ove
approvato, e nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento di cui all’art. 3, comma 6, della
presente legge.
2. La procedura di approvazione del PCC e delle relative varianti si articola nelle seguenti fasi:
a. Su proposta della Giunta Comunale il Consiglio Comunale adotta il PCC comprensivo del
rapporto preliminare di orientamento ai fini della VAS ex art. 9 e segg. della Lr n. 44/2012.
b. Il PCC adottato viene pubblicato sul sito web del Comune per un periodo di 60 giorni, entro
tale termine, chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni. Entro e non oltre
60 giorni dallo scadere del termine di pubblicazione, il Consiglio comunale si pronuncia
sulle osservazioni pervenute.
c. Entro 10 giorni dal termine di cui al punto precedente, sul PCC controdedotto dal Consiglio
Comunale, il Sindaco convoca la Conferenza di Copianificazione alla quale partecipano la
Sezione regionale competente sul Demanio Costiero, ai fini della verifica di coerenza alla
normativa regionale vigente in materia di demanio marittimo, l’Agenzia del Demanio,
l’Autorità Marittima, la Sezione Autorizzazioni Ambientali e la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio regionali, il Ministero della Cultura e ogni altro Ente e
Amministrazione titolare di interessi pubblici sull’ambito oggetto di pianificazione.
Contestualmente alla convocazione della Conferenza di Copianificazione il comune
presenta istanza di avvio della consultazione pubblica ex art. 11 della Lr n. 44/2012.Nel
caso di pianificazione afferente ai siti ricadenti nella Rete Natura 2000 di cui all’art. 5 D.P.R.
n. 357/97, la Valutazione di Incidenza Ambientale è effettuata nell’ambito della Valutazione
Ambientale Strategica. La Conferenza di Copianificazione si conclude entro 150 giorni
dall’inizio dei lavori con l’approvazione degli elaborati del PCC adeguati alle determinazioni
assunte dalla Conferenza anche in considerazione degli esiti della procedura di VAS. Gli esiti
della Conferenza di Copianificazione hanno valore cogente ai fini della definitiva
approvazione.
d. Il PCC così determinato viene approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale entro 30
giorni dal termine dei lavori della Conferenza.
3. Il PCC, o sua variante, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
delibera di Consiglio Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Le varianti al PCC sono approvate con la medesima procedura utilizzata in sede di prima
approvazione.
5. I PCC possono essere presentati con le medesime modalità da più Comuni limitrofi consorziati o
dalle unioni dei comuni, ove esistenti.

ART. 6
IL QUADRO DI ASSETTO DEL SISTEMA DEI PORTI DELLA REGIONE PUGLIA
1. La Regione attua la ricognizione sulla consistenza, sullo stato di manutenzione e sulla utilizzazione delle infrastrutture portuali attraverso il Quadro di Assetto del Sistema dei Porti della Regione Puglia, individuando:
a. le infrastrutture portuali regionali la cui pianificazione è attuata mediante il Piano Regolatore
Portuale (PRP);
b. i porti turistici (monofunzionali);
c. gli ulteriori ambiti portuali, il cui assetto complessivo è disciplinato mediante apposito
Regolamento approvato di concerto tra il Comune costiero e l’Autorità Marittima
territorialmente competente;
d. le strutture o le aree allo stato sottoutilizzate dei porti esistenti.
2. Il Quadro di Assetto è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
3. La realizzazione di nuove infrastrutture portuali è subordinata alla verifica di coerenza al Quadro di Assetto da parte della Giunta regionale. La verifica di coerenza è attivata dal Comune costiero
promotore della realizzazione dell’opera pubblica ovvero responsabile al rilascio della concessione
demaniale marittima per la realizzazione e gestione di nuovi porti turistici.

  1. La Regione provvede, entro 180 giorni dall’emanazione della presente legge, all’approvazione di
    specifico Regolamento per la realizzazione delle infrastrutture portuali e per il rilascio delle
    concessioni demaniali marittime per la nautica da diporto.
    5. L’attività di vigilanza e collaudo demaniale per le infrastrutture portuali di cui al comma 1 è svolta dall’Amministrazione comunale competente alla gestione del demanio marittimo che, allo scopo, istituisce apposita Commissione.
    6. L’attività della Commissione di cui al comma precedente è volta a verificare, ai fini demaniali
    marittimi, la rispondenza delle opere eseguite sul pubblico demanio marittimo con quanto previsto dagli atti/autorizzazioni/concessioni demaniali allo scopo rilasciate. In particolare, la Commissione è istituita per la verifica demaniale di:
    a. Nuove infrastrutture portuali, ivi inclusi i porti turistici;
    b. Opere da realizzare, per porti esistenti, in conformità al Piano Regolatore Portuale;
    c. Qualsiasi altra opera, anche di facile rimozione, da realizzarsi sul demanio portuale.
    L’attività della Commissione è altresì volta ad accertare l’assenza di innovazioni non autorizzate
    sanzionabili ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione. Il collaudo demaniale non sostituisce
    le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.
    7. La Commissione di vigilanza e collaudo demaniale per le infrastrutture portuali è presieduta dal dirigente della struttura dell’ente locale competente in materia di demanio marittimo o suo delegato, che nomina due membri, fra i funzionari dell’Ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi.
    8. In considerazione dei molteplici aspetti e profili interessati alla realizzazione delle infrastrutture portuali, alla Commissione partecipano la Regione e gli organi dello Stato competenti per gli aspetti di natura pianificatoria e tecnico-demaniale, per i profili dominicali, per la sicurezza della navigazione e delle persone e per le specifiche competenze nel procedimento di cui all’art. 49 Cod. Nav.
    9. La Regione partecipa alle Commissioni di vigilanza e collaudo demaniale delle infrastrutture portuali appartenenti al Sistema dei Porti della Regione Puglia tramite la struttura competente in materia.
    10. Le spese per l’attività della Commissione sono stabilite con Regolamento regionale.
    11. In assenza del collaudo demaniale è precluso l’utilizzo delle nuove opere realizzate sul demanio portuale.ART. 7
    PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO PORTUALE
    1. Nei porti regionali, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della presente legge, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell’area portuale, l’ambito territoriale, l’assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell’interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.
    2. Il Piano Regolatore Portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale. E’ predisposto, in coerenza con i contenuti del Quadro di Assetto del Sistema dei Porti della Regione Puglia, al fine di destinare le aree portuali alle esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un Piano non formalmente approvato ai sensi della L. n. 84/1994 e ss.mm.ii.. Il Piano specifica gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie dello scalo marittimo, delineando anche l’assetto complessivo del layout portuale. Per favorire ed implementare lo sviluppo della nautica da diporto, il Piano destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti a tale attività.
    3. Il processo di pianificazione ha luogo con la partecipazione dell’Agenzia del Demanio, dell’Autorità marittima e delle altre Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali.
    4. La procedura di redazione e approvazione del Piano Regolatore Portuale si articola nelle seguenti fasi:
    a. la Giunta comunale, entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge, adotta un atto di indirizzo in cui vengono delineati gli obiettivi del Piano, in accordo con i principi generali di cui all’articolo 1.
    b. La Giunta comunale prende atto del Piano, comprensivo degli elaborati previsti per
    l’attivazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) eventualmente integrata con la
    VIA, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, deliberando in ordine all’avvio
    della procedura ambientale;
    c. Il Comune convoca la conferenza di servizi ai sensi della L.241/90 per l’acquisizione dei
    pareri di competenza sul demanio marittimo.
    d. il Consiglio comunale adotta il Piano, che viene depositato presso la Casa comunale e
    pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e della Regione Puglia. Dell’avvenuto deposito è
    data notizia mediante pubblicazione su tre quotidiani a diffusione almeno regionale,
    nonché mediante affissioni nei luoghi pubblici;
    e. chiunque abbia interesse può presentare osservazioni al Piano Regolatore Portuale entro
    trenta giorni dalla data del deposito;
    f. il Consiglio comunale, entro i successivi 60 giorni, su proposta della struttura
    amministrativa competente, esamina le osservazioni pervenute e si determina in ordine
    alle stesse, eventualmente adeguando il Piano Regolatore Portuale;
    g. il Piano adottato dal Consiglio comunale è trasmesso all’Amministrazione regionale
    competente e approvato con deliberazione della Giunta regionale entro i successivi 120
    giorni.
    5. Le varianti al Piano Regolatore Portuale sono approvate con la medesima procedura seguita in fase di prima approvazione, fatta eccezione per le varianti tecnico-funzionali.
    6. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:
    a. siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
    b. non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell’impianto portuale;
    c. non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto
    ambientale o a Valutazione di incidenza.
    7. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronunciano i Servizi regionali competenti nelle materie di demanio, ambiente, urbanistica, paesaggio, trasporti e infrastrutture pubbliche, nell’ambito del procedimento comunale di approvazione dei progetti di cui al comma precedente.
    8. La Regione, con deliberazione della Giunta, prende atto delle varianti intervenute.
    9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano Regolatore Portuale.
    L’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell’articolo 42 del Codice della navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo.
    10. In assenza del Piano Regolatore Portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime e l’attuazione di progetti che comportino interventi diversi da quelli di cui al comma 7.
    11. La Giunta comunale, di concerto con l’Autorità Marittima territorialmente competente, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e acquisiti gli eventuali pareri necessari, approva il Regolamento del Porto.
    12. Il Regolamento di cui al comma precedente disciplina la gestione e l’utilizzo dell’infrastruttura
    portuale definendo altresì le procedure per l’esercizio delle attività portuali.
    13. La Giunta comunale, con le modalità di cui al comma 11, approva specifico Regolamento per la
    disciplina degli ambiti di cui al comma 1, lett. c.
    14. Gli strumenti di pianificazione e disciplina del demanio portuale approvati in via definitiva sono
    trasmessi al Servizio regionale competente in materia di demanio marittimo al fine di alimentare la
    banca dati dell’Osservatorio Regionale delle Coste.TITOLO III
    Gestione del Demanio MarittimoART. 8
    INDIRIZZI GENERALI
    1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, è attuato dai Comuni costieri
    conformemente alla pianificazione costiera e portuale approvata e nel rispetto delle disposizioni di
    legge, dei regolamenti regionali e dei principi enunciati all’articolo 1, comma 4.
    ART. 9
    SISTEMA INFORMATIVO DEL DEMANIO (SID)
    1. Il Sistema Informativo del Demanio (SID) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione
    unitaria informatizzata dei dati relativi all’amministrazione del demanio marittimo, al fine di
    consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d’uso.
    2. I Comuni hanno l’obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di
    competenza e di aggiornarlo costantemente.ART. 10
    CONCESSIONI DI COMPETENZA COMUNALE
    1. I Comuni costieri sono competenti al rilascio e alla gestione amministrativa delle concessioni
    demaniali marittime, nel rispetto degli strumenti di pianificazione costiera e portuale approvati,
    oltre che in applicazione della normativa vigente in materia.
    2. Il Comune costiero, per l’assegnazione dei beni del demanio marittimo, definisce preventivamente i criteri di selezione del concessionario e avvia le procedure di evidenza pubblica, secondo la vigente normativa in materia.

ART. 11
REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere
rispettivamente delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della navigazione.
2. La concessione è revocabile, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse.
3. La concessione è dichiarata decaduta per condanne definitive relative a reati di inquinamento
ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che
ne avrebbero determinato il diniego.
4. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.
5. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall’esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice della navigazione, l’inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:
a. accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
b. esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
c. salvamento;
d. transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale.

ART. 12
AFFIDAMENTO IN GESTIONE E SUB-INGRESSO NELLE CONCESSIONI TURISTICO RICREATIVE
1. L’autorizzazione all’affidamento di cui all’articolo 45-bis del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:
a. per le attività secondarie;
b. per l’intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno solare e per
una volta soltanto nell’ambito della durata della concessione.
2. L’autorizzazione al sub-ingresso di cui all’articolo 46 del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione,
limitatamente a una sola volta in relazione all’area concessa, per l’intera durata della concessione.
3. Sono fatti salvi il caso di cui all’articolo 46, comma 3, del Codice della Navigazione e di
trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado.

ART. 13
AUTORIZZAZIONE EX ARTICOLO 55 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione sono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.
2. I relativi pareri espressi dal Comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima competente, il Comune che presenti istanza secondo l’art. 55 del Codice della Navigazione, attesta la compatibilità della stessa con le previsioni del PCC in ordine all’accessibilità al demanio marittimo.

ART. 14
VIGILANZA
1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo del demanio marittimo.
2. Gli organi di vigilanza che accertino, sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione, l’esecuzione di opere non autorizzate o l’utilizzo senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al Comune territorialmente competente per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 54 del Codice della Navigazione.
3. All’attuazione delle procedure di cui all’art. 54 del Codice della Navigazione provvedono, in danno, i Comuni costieri.

TITOLO IV
NORME DI SALVAGUARDIA E DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE

ART. 15
NORME DI SALVAGUARDIA
1. È vietato il rilascio di concessione demaniale marittima nelle aree che, per condizioni di fatto e di diritto, risultano inutilizzabili e non fruibili.
2. La fruibilità delle aree di cui al precedente comma 1 è verificata dal Comune costiero in relazione allo specifico uso previsto, sulla base:
a. delle caratteristiche morfologiche delle aree;
b. dei vincoli e/o limitazioni d’uso rinvenienti da norme, regolamenti e pianificazione generale
e di settore vigenti;
c. di specifici divieti gravanti sulle aree;
d. dell’accessibilità alle aree;
e. delle infrastrutture pubbliche e dei servizi minimi necessari all’uso previsto.

ART. 16
DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE COSTIERA
1. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-
ricreative, il Comune individua, perimetra e tipizza, in base alla morfologia, le aree di costa e i
prospicienti specchi acquei destinati alla balneazione, verificandone la fruibilità secondo i criteri di
cui all’art. 14, comma 2, della presente legge. Allo scopo, l’Amministrazione comunale acquisisce le necessarie autorizzazioni/pareri/nulla osta/atti di assenso comunque denominati nell’ambito della conferenza di copianificazione di cui all’art. 4 comma 2 lettera c), al fine di destinare alla
balneazione le aree demaniali marittime e gli specchi acquei individuati
2. Le aree di costa, come individuate secondo i criteri di cui al precedente comma, costituiscono la
Costa Utile.
3. Il Comune, nell’ambito del PCC, destina alla libera balneazione una quota di costa e il relativo fronte mare nella misura non inferiore al 60% della Costa Utile. Al fine di garantire alla libera utenza la comoda e paritaria fruizione dei tratti di costa di pari pregio e bellezza, tale percentuale è assicurata per tratti omogenei di costa e per fattispecie morfologiche affini.
4. La quota di costa destinata alla libera balneazione è determinata in metri quadrati, con riferimento all’area di costa utile individuata per il singolo tratto omogeneo.
5. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi,
devono essere individuati nei Piani una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.
6. I Comuni, nell’ambito del PCC, individuano specifiche aree di costa e/o le pertinenze demaniali da destinare ad attività turistico-ricreative diverse dalla balneazione.
7. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a
pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio e a servizi igienici.
8. In attuazione dell’articolo 1, comma 4, lettera b), della presente legge e al fine di evitare pregiudizio all’uso pubblico è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.
9. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale e le
forme di protezione delle attrezzature durante il periodo invernale disciplinate dall’Ordinanza
balneare o dal PCC.
10. Le strutture di difficile rimozione che non siano suscettibili di acquisizione alle pertinenze del
demanio marittimo devono essere rimosse, a cure e spese del concessionario, alla scadenza della
concessione, conformemente a quanto disposto dall’art. 49 del Codice della Navigazione. In caso di inadempienza la rimozione è eseguita in danno da parte del Comune costiero.
11. Ai fini della presente legge per opera di facile rimozione si intende ogni manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali
cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza
compromettere significativamente la possibilità del riuso.
12. I Comuni, nell’ambito della pianificazione costiera, approvano uno o più Regolamenti per la
disciplina degli interventi edilizi sul demanio marittimo, in coerenza con le direttive regionali
impartite con il Regolamento di cui all’art. 3, comma 6.
13. I Comuni, nell’ambito della pianificazione costiera, approvano il Programma di Manutenzione della Costa, in coerenza con le direttive regionali impartite con il Regolamento di cui all’art. 3, comma 6.

ART. 17
ACCESSIBILITÀ AI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO E AL MARE TERRITORIALE PER I DISABILI.
1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena accessibilità e fruibilità delle aree
demaniali marittime destinate alla libera balneazione, nell’ambito della quota destinata a spiagge
libere, ogni comune costiero prevede almeno un’area che, in misura maggiore rispetto ai normali
interventi per assicurare l’accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia, garantisca la piena fruibilità e accessibilità dell’intera area individuata, attraverso un’offerta di servizi completa e in misura prevalente specifica per le esigenze dei disabili e la relativa organizzazione, in aderenza alle Linee Guida previste nel successivo comma 2.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approva le Linee Guida che definiscono i requisiti e gli interventi di accessibilità e fruibilità delle
spiagge e le modalità di affidamento dell’area.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

ART. 18
NORME TRANSITORIE
1. Al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento delle aree del
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, fino all’approvazione del PCC, è vietato il rilascio di nuove concessioni e la variazione in ampliamento delle concessioni esistenti da parte del
Comune. Sono fatte salve le concessioni temporanee di breve periodo e le autorizzazioni per
manifestazioni di brevissima durata.
2. Nelle more dell’approvazione del Quadro di Assetto del Demanio Costiero, le Amministrazioni
comunali attuano la pianificazione costiera nel rispetto della disciplina regionale approvata con il
Regolamento regionale di cui all’art. 3, comma, 6 della presente legge e sulla base del quadro delle
conoscenze forniti dall’ Osservatorio Regionale delle Coste.
3. I Comuni, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, possono approvare secondo la normativa previgente, i piani redatti nel rispetto delle Norme tecniche di Attuazione del Piano
Regionale delle Coste approvato con D.G.R. n. 2273 del 13 ottobre 2011.
4. Sono approvati dalla Regione i progetti per la realizzazione delle strutture per la nautica da diporto le cui istanze siano state già acquisite dalla competente struttura regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. I progetti approvati dalla Regione sono trasferiti ai Comuni costieri per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.
5. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la gestione delle concessioni demaniali marittime permane in capo alla Regione fino alla consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza.
6. Fino all’approvazione del Regolamento di cui all’art. 5 comma 4, è vietato il rilascio di nuove
concessioni da parte del Comune costiero per la realizzazione di infrastrutture portuali. Sono fatte
salve le concessioni per i punti di ormeggio e il rilascio delle concessioni in attuazione della
pianificazione portuale vigente.

ART. 19
RIPARTO RISORSE ECONOMICHE
1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone, il cui importo è
quantificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, e dell’imposta regionale, calcolata
nella misura del 10 per cento del canone.
2. L’imposta regionale è tributa distinta e autonoma rispetto al canone. Essa è applicata anche alle
somme corrisposte a titolo di indennizzo.
3. I Comuni verificano l’esatto pagamento del canone e degli indennizzi, dell’imposta regionale
aggiuntiva e delle spese d’istruttoria.
4. Per l’esercizio delle funzioni conferite sono assegnati ai comuni il 75 per cento dell’imposta
regionale riscossa e le spese di istruttoria. I comuni incassano l’intero importo dell’imposta
regionale, anche con eventuale attivazione delle procedure esecutive, e riversano alla Regione la
quota parte a essa spettante, fornendo il prospetto analitico dell’imposta incassata e riversata.
5. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i prospetti relativi alle
concessioni demaniali marittime e agli indennizzi per occupazioni e/o innovazioni abusive del
demanio marittimo, secondo le indicazioni fornite dalla competente struttura regionale.

ART. 20
NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell’unità previsionale di base 06.04.01 “Demanio e
Patrimonio” sui seguenti capitoli, rispettivamente:
a. In uscita:
– Capitolo 3431 “Articolo 54 codice della navigazione – Anticipazioni per esecuzione di lavori
di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore – Spese connesse –
Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell’Autorità militare” (collegato al
capitolo in entrata 3062700);
– Capitolo 3690 “Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio,
riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della l.r. 17/2006 e del
d.lgs. n. 85/2010” (collegato al capitolo in entrata 1018000);
– Capitolo 3692 “Spese per la cura degli aspetti dominicali e per l’esercizio delle funzioni
amministrative di gestione del demanio marittimo – l.r. 17/2006 e d.lgs. 85/2010”
(collegato al capitolo in entrata 1018000).
b. In entrata:
– Capitolo 1018000 “Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, (collegato ai capitoli in
uscita 3690 e 3692 – l.r. n. 17 del 23 giugno 2006);
– Capitolo 3062700 “Recupero somme anticipate per l’applicazione dell’articolo 54 per
sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze
balneari del codice della navigazione”.

ART. 21
ABROGAZIONE
1. La presente legge abroga e sostituisce tutte le norme in contrasto con la stessa. In particolare,
viene abrogata la Legge regionale n. 17 del 2015.

ART. 22
DISPOSIZIONI FINALI
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17.
Disciplina della tutela e dell’uso della costa.

 

PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Art. 1

Oggetto e principi generali.

  1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni.2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).4. L’azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:
  2. a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell’ambiente;
    b) pianificazione dell’area costiera;
    c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione anche ai disabili;
    d) semplificazione dell’azione amministrativa;
    e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
    f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
    g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
    h) armonizzazione delle attività produttive e in particolare del turismo balneare e della diportistica nautica, con le utilizzazioni e le destinazioni pubbliche.
    Sono escluse dalla competenza regionale:
  3. a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all’approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
    b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;
    c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni);
    d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della l. 84/1994.
    Il demanio marittimo di competenza regionale è distinto in demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (categoria II – terza classe), ai sensi della l. 84/1994, compresi quelli con destinazione da diporto. Essi costituiscono il Sistema dei Porti della Regione Puglia.Art. 2

Pianificazione

  1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonché della pianificazione portuale.2. Il processo di pianificazione si conforma ai principi enunciati all’articolo 1, comma 4 e al principio della leale collaborazione inter-istituzionale; ha luogo con la partecipazione delle Amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio marittimo e sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale e turistica.

Art. 3

Piano regionale delle coste 

  1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tale fine dalla Giunta regionale, le attività e gli interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell’integrità fisica e patrimoniale.3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino.4. Il PRC è adottato dalla Giunta regionale.5. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del PRC, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono fare pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il PRC previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.7. Il PRC acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.8. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Art. 4

Piano comunale delle coste

  1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito.4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole.

 

  1. Il PCC, ai fini dell’efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.8. In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l’osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un [tecnico della struttura pubblica competente quale] commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni. Il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del comune inadempiente.

 

8 bis. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto di sostituzione.

8 ter. I poteri sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al precedente comma 8 e, in caso di perdurante inerzia, di comunicazione dell’avvenuto esercizio del potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta.

8 quater. Per l’espletamento dell’incarico il commissario ad acta si avvale di personale individuato con le procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere.

8 quinquies. Nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 8 ter, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti dal precedente comma 8, la Regione Puglia provvede a anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione. Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del comune medesimo.

9. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più comuni consorziati limitrofi o dalle unioni dei comuni ove esistenti.

 

(1) Parole soppresse dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. a).
(2) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).
(3) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 67/2017, art. 36, comma 1 lett. b).

Art. 5

Pianificazione dei porti di interesse regionale 

  1. Nei porti regionali, con esclusione di quelli destinati alla nautica da diporto, le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell’area portuale, l’ambito territoriale, l’assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientale e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell’interazione città-porto, sono definiti dal Piano regolatore portuale.2. Il Piano regolatore portuale costituisce atto normativo di governo del territorio di competenza comunale e le sue previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. I Piani regolatori portuali sono sottoposti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).3. In applicazione dell’articolo 5-bis, comma 7, della l. 84/1994 nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è adottato dal comune, previa espressione dell’intesa con l’autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.4. I comuni adottano il Piano regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della l. 84/1994. Dalla data di adozione del Piano regolatore portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all’articolo 2, lettera b), del regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell’articolo 5, comma 3, della l. 84/1994.6. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:
  2. a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
    b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell’impianto portuale;
    c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.
    Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente.
    9. Le concessioni demaniali marittime devono essere conformi al Piano regolatore portuale. L’attuazione delle previsioni del Piano regolatore portuale costituisce ragione di pubblico interesse per la revoca, in applicazione dell’articolo 42 del Codice della navigazione, delle concessioni esistenti e di quelle in contrasto con il Piano medesimo. In assenza del Piano regolatore portuale è vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime.Art. 6

Ripartizione delle funzioni amministrative

  1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:
  2. a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
    b) disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, mediante ordinanze amministrative;
    c) monitoraggio della gestione del Sistema informativo del demanio (SID);
    d) emanazione di linee guida ai fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la presente legge;
    e) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell’uso del comune medesimo;
    f) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8;
    g) Osservatorio regionale delle coste al fine della conservazione, valorizzazione e pianificazione dell’uso del bene demaniale marittimo;
    h) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera;
    [i) nulla osta ai fini della consegna, ai sensi dell’articolo 34 del Codice della navigazione.] (6)
    L’espletamento delle attività di cui al comma 1 è assicurato dal Servizio regionale competente.
    3. È conferito ai comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate dal comma 1.
    4. Le funzioni previste dal comma 3 possono essere esercitate dai comuni costieri in forma singola o associata.(6) Lettera abrogata dalla l.r. 37/2023, art.12, comma 1, lett.a).

TITOLO II

Art. 7

Sistema informativo del demanio (SID)

  1. Il Sistema informativo del demanio (SID) marittimo rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all’amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d’uso.
    I Comuni hanno l’obbligo di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza.
  2. 8

Concessioni di competenza comunale 

  1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.2. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:
  2. a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
    b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
    c) i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;
    d) le cause di esclusione;
    e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
    f) la composizione della commissione giudicatrice.
  3. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di norme sui contratti pubblici.
    5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare.
    6. Il termine per l’emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell’ultimo parere.
    7. L’avvio del procedimento è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.Art. 9

Concessioni per la nautica da diporto 

1.Fino alla ridefinizione della materia da parte della Regione   Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al d.p.r. 509/1997. [Fino alla ridefinizione della materia,] e  la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del dell’articolo 5, comma 10 e dell’articolo 6, comma 4, del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l’esame e l’approvazione dei progetti.

2. I progetti relativi alle opere per la nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.p.r. 509/1997 sono conformi al Piano regolatore portuale, fermo restando il caso di varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 7, della presente legge sul quale il Servizio regionale competente si pronuncia per l’ammissibilità nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5 del d.p.r. 509/1997.
3. Nel caso di applicazione della disciplina di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il promotore formalizza l’istanza di concessione demaniale allegando al modello, redatto con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10, 11 e 12 e successive modificazioni, il progetto preliminare posto in approvazione dall’amministrazione aggiudicatrice e il progetto definitivo redatto in conformità al progetto preliminare approvato e secondo i requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 aprile 1998, n.519200 (Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto). Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima il progetto definitivo è approvato con le modalità stabilite all’articolo 6 del d.p.r. 509/1997.
4. L’attività di vigilanza e collaudo ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. 509/1997, in quanto attività volta alla verifica dell’esecuzione delle opere contemplate nell’atto di concessione e dell’assenza di innovazioni non autorizzate sanzionabili ai sensi dell’articolo 54 del Codice di navigazione, compete all’amministrazione concedente. La relativa commissione è composta dal dirigente della struttura dell’ente competente al rilascio della concessione demaniale marittima o suo delegato, che la presiede, e da due funzionari dell’ente, con elevata e specifica qualificazione nelle attività da espletarsi. Le spese per l’attività della commissione, stabilite con regolamento regionale, sono poste a carico del concessionario. Il collaudo demaniale non sostituisce le verifiche e i collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

(7) Parole aggiunte dalla l.r. 44/2018, art. 13, comma 2, lett. a).
(8) Parole sostituite dalla l.r. 44/2018, art. 13, comma 2, lett. a).

Art. 10

Revoca, decadenza e sospensione della concessione 

  1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della navigazione.2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità di condizioni, sulla concessione di nuove aree.3. L’inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1164 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione). L’assunzione al lavoro in totale difformità alla legge e ai contratti collettivi comporta la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo nella misura massima.
  2. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.5. Costituisce inadempienza agli obblighi derivanti dall’esercizio della concessione turistico-ricreativa, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice di navigazione, l’inosservanza delle disposizioni di cui alle vigenti ordinanze amministrative regionali in materia di:
  3. a) accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili;
    b) esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);
    c) salvamento;
    d) transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri centocinquanta, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC.

Art. 11

Affidamento in gestione Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative

  1. L’autorizzazione all’affidamento di cui all’articolo 45-bis del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti morali e in materia di tutela antimafia da parte del soggetto affidatario:
  2. a) per le attività secondarie di bar e di ristorazione;
    b) per l’intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un unico anno solare e per una volta soltanto nell’ambito della durata della concessione.
    L’autorizzazione al sub-ingresso di cui all’articolo 46 del Codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara per il rilascio della concessione limitatamente a una sola volta in relazione all’area concessa, per l’intera durata della concessione.
  3. Sono fatti salvi il caso di cui all’articolo 46, comma 3, del Codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al secondo grado.

Art. 12

Autorizzazione ex articolo 55 del Codice della navigazione

  1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del Codice della navigazione sono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.2. I relativi pareri espressi [dalla Regione] e dal comune, nel termine di giorni trenta dalla richiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

2 bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità marittima competente, il Comune che presenti istanza secondo l’articolo 55 del Codice della Navigazione, attesta la compatibilità della stessa con le previsioni del piano regionale delle coste e del piano comunale delle coste in ordine all’accessibilità al demanio marittimo.
(10) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 12, comma 1, lett. c)
(9) Parole soppresse dalla l.r. 37/2023, art. 12, comma 1, lett. b).

Art. 13

Vigilanza

  1. Le funzioni di vigilanza connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni di gestione del demanio marittimo di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione e dai comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.Gli organi di vigilanza che accertino sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione l’esecuzione di opere non autorizzate o l’utilizzato senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, per i provvedimenti previsti dall’articolo 54 del Codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.3. All’attuazione delle procedure di cui all’articolo 54 del Codice della navigazione provvedono, in danno, i comuni costieri.

 

 

TITOLO III

Art. 14

Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera  

 

  1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:
  2. a) lame;
    b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati;
    c) canali alluvionali;
    d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
    e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
    f) aree di cordoni dunali  (14)e di macchia mediterranea. (13)

[1 bis. Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare gli interventi consentiti dall’articolo 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.] (15)

  1. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque classificate protette, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d’incidenza ambientale.3. In attuazione dell’articolo 1, comma 4, lettera c), e al fine di evitare pregiudizio all’uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo.4. Non costituiscono recinzioni le delimitazioni delle aree oggetto di concessione demaniale nonché le forme di protezione delle attrezzature durante il periodo invernale disciplinate dall’Ordinanza balneare o dal PCC.5. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.6. Il valore percentuale di cui al comma 5 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1.7. Possono essere realizzate strutture classificate “spiaggia libera con servizi” nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 5 e 6. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.8. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell’articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 10 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l’intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all’articolo 12. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 5, individua apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori in contrasto con il PCC(11)9. Il PCC, nelle disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedenti alla pianificazione, salvaguarda le concessioni in essere fino alla scadenza del termine della proroga di cui all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salve le esigenze di sicurezza.  (12)10. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.11. I PCC provvedono a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007).12. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.
  2. La disponibilità delle aree di cui al comma 12 può essere assentita a mezzo “consegna” a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 34 del Codice della navigazione, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).14. Per opera di “facile rimozione” va inteso ogni manufatto realizzato con l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.15. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 01, comma 2-ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come inserito dall’articolo 1, comma 250, della l. 296/2006:
  3. a) l’accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall’articolo 10, comma 5, lettera d);
    b) la realizzazione, dopo la data di entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;
    c) la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.
  4. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione, realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali, devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 14.
    (11) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma -(Sentenza  n. 40/2017 -Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale).
    (12) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma -(Sentenza  n. 40/2017 -Gazz. Uff. 1° marzo 2017, n. 9, prima serie speciale).
    (13) Ai sensi  l.r. 44/2018, art, 10, comma1, la presente lettera si interpreta nel senso che, nelle more dell’adozione del Piano comunale delle coste , l’ampiezza della fascia di rispetto di cui alla medesima lettera f), del comma 1 dell’art. 14 (Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera)  della l.r. 17/2015  è da intendersi determinata dai comuni, in sede di istruttoria delle istanze di concessioni demaniale, in ragione della concedibilità dell’area come determinata in sede di PRC e tenuto conto delle specifiche caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato.
    (14) Parole già soppresse dalla l.r. 32/2022, art. 66, comma 1, lett. a), successivamente abrogato dalla l.r. 15/2024, art. 5, comma 1.
    (15) Comma aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 66, comma 1, lett. b), successivamente abrogato dalla l.r. 15/2024, art. 5, comma 1.

14 bis

Accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per i disabili.(16) 

 

  1. Al fine di consentire alle persone diversamente abili la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali marittime destinate alla libera balneazione, nell’ambito della quota destinata a spiagge libere con servizi di cui al comma 7 dell’articolo 14, ovvero a spiagge libere, ogni comune costiero prevede almeno un’area che, in misura maggiore rispetto ai normali interventi per assicurare l’accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia, garantisca la piena fruibilità e accessibilità dell’intera area individuata, attraverso un’offerta di servizi completa e in misura prevalente specifica per le esigenze dei disabili e la relativa organizzazione, in aderenza alle linee guida previste nel comma 2.

 

  1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida che definiscono i requisiti e gli interventi di accessibilità e fruibilità delle spiagge e le modalità di affidamento dell’area

 

(16) Articolo aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 77, comma 1.

Art. 15

Norme transitorie

  1. Fino alla data di approvazione del PCC l’esercizio dell’attività concessoria di cui all’articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC.2. Il PRC di cui alla deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2001, n. 2273, in quanto compatibile, è da intendersi approvato ai sensi della presente legge.
    Il riferimento nel PRC alla legge regionale 23 giugno 2006, n.17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), è sostituito con il riferimento alla presente legge.
    I riferimenti all’ articolo 16, commi 1, 5 e 7 della l.r. 17/2006operati nelle Norme tecniche di attuazione del vigente PRC sono, in particolare, sostituiti con i richiami all’articolo 14, rispettivamente dei commi 1, 6 e 8, della presente legge.

Art. 16

Riparto risorse economiche (17) 

  1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone, il cui importo è quantificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, e dell’imposta regionale, calcolata nella misura del 10 per cento del canone.
  2. L’imposta regionale è tributo distinto e autonomo rispetto al canone. Essa è applicata anche alle somme corrisposte a titolo di indennizzo.
  3. I Comuni verificano l’esatto pagamento del canone e degli indennizzi, dell’imposta regionale aggiuntiva e delle spese d’istruttoria.
  4. Per l’esercizio delle funzioni conferite sono assegnati ai comuni il 75 per cento dell’imposta regionale riscossa e le spese di istruttoria. I comuni incassano l’intero importo dell’imposta regionale, anche con eventuale attivazione delle procedure esecutive, e riversano alla Regione la quota parte a essa spettante, fornendo il prospetto analitico dell’imposta incassata e riversata.
  5. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i prospetti relativi alle concessioni demaniali marittime e agli indennizzi per occupazioni e/o innovazioni abusive del demanio marittimo, secondo le indicazioni fornite dalla competente struttura regionale.

 

(17) Articolo sostituito dall’art. 26 della l.r. 42/2024

Art. 17

Norma finanziaria

  1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell’unità previsionale di base 06.04.01 “Demanio e Patrimonio” sui seguenti capitoli, rispettivamente:
  2. a) In uscita:
    – Capitolo 3431 “Articolo 54 codice della navigazione – Anticipazioni per esecuzione di lavori di ripristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore – Spese connesse – Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell’Autorità militare” (collegato al capitolo in entrata 3062700)
    – Capitolo 3690 “Spese per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione, valorizzazione relative al demanio marittimo ai sensi della r. 17/2006 e del d.lgs.. n. 85/2010” (collegato al capitolo in entrata 1018000)
    – Capitolo 3692 “Spese per la cura degli aspetti dominicali e per l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo – l.r. 17/2006 e d.lgs. 85/2010” (collegato al capitolo in entrata 1018000).
    b) In entrata:
    – Capitolo 1018000 “Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo” (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 – l.r. n. 17 del 23 giugno 2006).
    – Capitolo 3062700 “Recupero somme anticipate per l’applicazione dell’articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione – Proventi rivenienti dalle violazioni alle ordinanze balneari” (correlato al capitolo in uscita 3431).

TITOLO IV

Art. 18

Abrogazione.

  1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la l.r. 17/2006Disposizioni finali

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE
Art. 1 Oggetto e principi generali
Art. 2 Pianificazione
Art. 3 Piano regionale delle coste
Art. 4 Piano comunale delle coste
Art. 5 Pianificazione di porti di interesse regionale
Art. 6 Ripartizione delle funzioni amministrative

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 Sistema informativo del demanio (SID)
Art. 8 Concessioni di competenza comunale
Art. 9 Concessioni per la nautica da diporto
Art. 10 Revoca, decadenza e sospensione della concessione
Art. 11 Affidamento in gestione – Sub-ingresso nelle concessioni turistico ricreative
Art. 12 Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione
Art. 13 Vigilanza

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 14 Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera
Art. 15 Norme transitorie
Art. 16 Riparto risorse economiche
Art. 17 Norma finanziaria

TITOLO IV
Art. 18 Abrogazione

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese