Nelle ore successive alla diffusione del comunicato stampa sindacale che aveva dato notizia dell’avvenuta intesa (si veda “Nelle imprese edili artigiane aumenti di 178 euro per il livello 1” del 21 maggio 2025), le Parti hanno provveduto a diffondere il testo integrale dell’Accordo del 20 maggio che ha rinnovato la disciplina collettiva applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigianali e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, derivante dal CCNL 30 gennaio 2020 (Codice CNEL F015) e scaduta il 30 settembre 2024.
Fatte salve le specifiche decorrenze espressamente individuate in relazione a specifici istituti, le novità contenute nell’Accordo decorrono dal 1° maggio 2025 e rimarranno applicabili fino al 30 settembre 2028.
La novità di applicazione più ravvicinata che ne deriva riguarda il trattamento retributivo minimo, che già dal periodo di paga in corso di svolgimento è stato oggetto del primo incremento; di seguito riportiamo i relativi importi da considerare nell’elaborazione del cedolino di maggio 2025: liv. 7, 2.147,21 euro; liv. 6, 1.912,08 euro; liv. 5, 1.593,54 euro; liv. 4, 1.485,23 euro; liv. 3, 1.381,22 euro; liv. 2, 1.239,90 euro; liv. 1, 1.062,30 euro. Le successive decorrenze di incremento dei minimi retributivi sono state previste a gennaio 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028, per un incremento complessivo nel periodo di vigenza dell’Accordo compreso tra i 364,90 euro del livello 7 (parametro 205) e i 178 euro del livello 1 (parametro 100).
Nell’ottica di rafforzare la qualificazione delle imprese e di incentivare la loro crescita l’Accordo ha poi introdotto una serie di premialità collegate alla virtuosità dei comportamenti, subordinate al fatto che risultino tutti soddisfatti una serie di prerequisiti (DURC in corso di validità; rispetto della retribuzione minima imponibile; certificato di congruità positivo, ove richiesto) e che vengano centrati ulteriori requisiti di accesso, la cui soddisfazione sblocca specifici benefici, che verranno riconosciuti mediante compensazione sulle denunce delle casse edili. Per il dettaglio di tali premialità si rinvia all’Allegato A dell’Accordo. Il rispetto dei suddetti requisiti abilita le aziende anche a rimodulare l’orario di lavoro nei periodi di maggiore intensità e in caso di avversità atmosferiche (Allegato I).
Relativamente poi all’impiego di lavoratori stranieri, situazione fortemente caratterizzante l’intero comparto delle costruzioni, le Parti hanno previsto specifiche disposizioni sperimentali finalizzate a una migliore qualificazione professionale del personale straniero, ad una sua maggiore integrazione e al rafforzamento della sicurezza nei cantieri, riconoscendo dei benefici alle imprese che effettueranno assunzioni e si avvarranno dei servizi formativi erogati a livello territoriale dal sistema Formedil. Tali benefici si sostanzieranno in sgravi contributivi sulla quota relativa alla formazione, nella misura e secondo le modalità operative che verranno definite dalla contrattazione di secondo livello.
Due poi le novità normative introdotte per le aziende artigiane estendendo la portata applicativa di quanto già di recente previsto per industria, cooperative e piccola industria: si tratta della nuova denuncia unica in edilizia (DUE) e della nuova modalità di gestione della trasferta nazionale. In entrambi i casi si tratta di previsioni che assumono un’importanza di rilievo in ottica di semplificazione delle procedure e di contrasto al lavoro irregolare.
Quanto alla DUE (Allegato F) si tratta di un modello telematico unico che a decorrere dal 1° ottobre 2025 ciascuna impresa dovrà compilare mensilmente per trasmettere alla Cassa edile tutte le informazioni riferite sia al cantiere sia al singolo operaio, dichiarando le ore lavorate e le ore non lavorate, i permessi retribuiti e non, le ferie, l’EVR, le giornate di malattia. La procedura prevederà appositi controlli e blocchi in fase di inserimento dati che renderanno impossibili le c.d. “sottodenunce”, vale a dire, ad esempio, la dichiarazione di un numero di ore lavorate inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate. Gli obiettivi che tale novità si prefigge sono quelli di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, di rendere più effettiva l’azione di controllo sulle irregolarità (con particolare riferimento ai fenomeni di evasione ed elusione contributiva) e in definitiva di attuare un sistema a maggiore tutela della concorrenza tra le imprese.
Come pure nell’ottica dell’automatizzazione e della semplificazione dei flussi si inquadra la novità relativa alla gestione delle trasferte nazionali (Allegato C), rispetto alle quali è stata individuata la Cassa edile di appartenenza come referente unico per l’impresa. Tutti gli adempimenti saranno gestiti, sempre con decorrenza ottobre 2025, attraverso l’applicativo informatico denominato “CNCE Edilconnect”, che oltre a consentire a ciascuna impresa di imputare gli specifici dati che la riguardano, regolerà i flussi tra le Casse edili di appartenenza e del luogo di svolgimento dei lavori, come pure le relative ripartizioni contributive.
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