Partite le domande per i bonus giovani e donne. Sul sito dell’Inps sono disponibili i moduli da compilare e sottoscrivere per fare richiesta dei contributi rivolti ai datori di lavoro che assumono personale con meno di 35 anni e lavoratrici svantaggiate.
Si tratta di esoneri contributivi del 100% per una durata di due anni su contratti a tempo indeterminato, fino a un limite massimo di 500 euro per ogni giovane e di 650 euro per ogni donna ingaggiati.
I moduli per i bonus
La procedura telematica per inviare la domanda all’Inps è attiva dal 16 maggio.
Possono fare richiesta del bonus giovani i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato (eccetto gli apprendistati) dall’1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per lavoratori con meno di 35 anni, mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa, a esclusione di posizioni di dirigenti e lavoratori domestici.
Per il bonus donne i criteri prevedono che le aventi diritto non siano occupate regolarmente da almeno due anni o sei mesi se residenti nella ZES unica e considerate svantaggiate per l’impiego in settori con un’elevata disparità di genere.
Per ottenere gli esoneri contributivi, i datori di lavoro devono presentare la domanda attraverso il modulo online, da scaricare sulla sezione dedicata dell’Inps del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
Come fare richiesta
Al portale possono fare accesso aziende, consulenti e professionisti, per sottoscrivere in via telematiche le dichiarazioni di responsabilità e ricevere il riscontro dell’avvenuta comunicazione in tempo reale.
Per le richieste relative agli under 35, i datori di lavoro devono entrare alla sezione denominata “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani” e completare il modulo con le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore oggetto della richiesta;
- tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- importo della retribuzione mensile media prevista, incluse tredicesima. quattordicesima e l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale;
- indicazione della Regione e della provincia della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, dove si realizza il rapporto di lavoro;
I datori di lavoro che vogliono fare richiesta del contributo per le lavoratrici devono invece collegarsi alla sezione del portale “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”, indicando:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi della lavoratrice oggetto della richiesta, inclusa la residenza;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione da parte del datore di lavoro di esclusione del cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
La comunicazione dell’Inps
Una volta ricevuta la richiesta, l’Inps procederà a verificare il possesso dei requisiti necessari e a calcolare l’importo del beneficio, sulla base dell’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta.
L’Istituto ricorda che, in particolare, non saranno accettate domande con dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
L’Ente procederà poi a inviare “una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area ‘MyINPS’, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni“.
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