Il programma agevola i conteggi dell’affrancamento straordinario introdotto dalla Riforma dell’Irpef/Ires (art. 14, co. 1, D.lgs. 192/2024): delle riserve di rivalutazione pregresse non affrancate (e di altre riserve/fondi in sospensione d’imposta – non gestiti) presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2023, nella misura in cui residuano al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2024 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/IRAP nella misura del 10. A tal fine: oltre al conteggio delle imposte dovute e del relativo risparmio d’imposta teorizo (in caso di utilizzo della riserva) si procede alla compilazione del mod.
Il tool agevola i conteggi, alla luce delle novità introdotte dall’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, delle imposte dovute dalle imprese (societarie o individuali) poste in liquidazione, in relazione (v. RF 043/2025): sia alla disciplina applicabile per la messa in liquidazione entro il 31/12/2024 che a quella che opera in caso di messa in liquidazione dal 1/01/2025 differenziando il trattamento tra i soggetti Irpef ed i soggetti Ires (eventualmente in trasparenza fiscale).
Videocorso del: 29 Maggio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 234760 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Nel contesto della seduta del 13 maggio 2025 della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stata fornita risposta all’interrogazione n. 5-03952, presentata dall’Onorevole Lovecchio, concernente la possibilità di introdurre un meccanismo di regolarizzazione o ravvedimento per i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione dei debiti fiscali. L’istanza sollecitava un intervento legislativo volto a garantire maggiore flessibilità nella gestione delle dilazioni, al fine di tutelare la continuità aziendale in caso di difficoltà temporanee.
Nel corso della seduta del 13 maggio 2025 della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Governo ha fornito una risposta ufficiale all’interrogazione n. 5-03950, presentata dagli Onorevoli Matera e altri, in merito alle modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo, alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 7 marzo 2024 (causa C-341/22). I firmatari dell’interrogazione hanno richiamato l’attenzione sulla dichiarata incompatibilità della normativa italiana con il diritto europeo, nella parte in cui prevede una presunzione legale di non operatività, basata su parametri quantitativi, e che comporta l’esclusione dal diritto alla detrazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge n. 724/1994.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9132 del 2025, è tornata a pronunciarsi in tema di deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di gruppi societari internazionali, con particolare riferimento ai servizi infragruppo ribaltati dalla capogruppo alla consociata italiana. La decisione si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, che impone un rigoroso onere probatorio a carico del contribuente in ordine all’effettiva utilità economica delle prestazioni ricevute.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7000 del 16 marzo 2025, torna ad affrontare la delicata questione relativa all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sulle cessioni immobiliari rientranti nel regime prima casa, in particolare quando queste riguardano abitazioni di lusso acquistate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2014, cioè prima del 13 dicembre 2014. L’intervento della Suprema Corte ha chiarito che, ai fini Iva, il riconoscimento dell’agevolazione del 4, prevista per le abitazioni non di lusso da adibire a prima casa, resta ancorato ai criteri del D.M. 2 agosto 1969, anche dopo l’introduzione del nuovo criterio catastale stabilito per l’imposta di registro dalla riforma del D.Lgs. n. 23/2011, entrata in vigore dal 1 gennaio 2014.
Con lInterpello 135 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti fondamentali sul trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da cripto-attività, in particolare nell’ambito del regime del risparmio amministrato. L’interpello è stato presentato da una PMI innovativa iscritta nel Registro degli Operatori di Valute Virtuali tenuto dall’OAM e operante mediante una piattaforma di scambio che offre servizi di exchange, staking e custodial wallet.
Con lInterpello 133 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il trattamento fiscale applicabile alla particolare operazione di cessione contestuale ma separata dell’usufrutto e della nuda proprietà di un medesimo immobile, eseguita a favore di acquirenti distinti. L’istanza ha origine da un quesito formulato da due contribuenti, coniugi in regime di separazione dei beni, comproprietari in parti uguali di un appartamento (categoria A/2) con annessa cantina pertinenziale (categoria C/2), i quali intendevano procedere alla vendita frazionata dei due diritti reali a soggetti diversi.
L’Agenzia delle Entrate, con lInterpello 134/2025, si è espressa in merito alla corretta gestione dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110, in un’ipotesi in cui essi risultano oggetto di un Accordo Quadro precedentemente stipulato da una società poi fusa per incorporazione in un’altra. La questione affronta in particolare la possibilità, da parte della società incorporante, di cedere tali crediti a un soggetto terzo in esecuzione del medesimo accordo, nonché le modalità con cui il cessionario potrà utilizzarli in compensazione.
Con l’approvazione della legge n. 69 del 9 maggio 2025, di conversione del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 (cosiddetto decreto PA), viene formalmente ricostituito il Consiglio Superiore dell’Economia e delle Finanze, un organo di alta consulenza tecnica e giuridica in materia economico-finanziaria, fiscale e antiriciclaggio. Il nuovo organismo opererà presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e avrà il compito di supportare il vertice politico nella realizzazione della riforma fiscale e nella redazione del futuro Codice tributario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in tema di prima casa, che: l’allungamento da uno a due anni introdotto dalla legge di Bilancio 2025 del limite temporale per rivendere l’immobile agevolato già posseduto in caso di nuovo acquisto, e conservare così le agevolazioni, si applica non solo agli atti di acquisto di immobili stipulati dal 1 gennaio 2025, ma anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il precedente termine di un anno. In tal modo, il nuovo termine di due anni si applica anche a chi ha comprato la casa nel 2024.
L’omessa comunicazione della conclusione dei lavori all’Enea non comporta la decadenza della detrazione delle spese di riqualificazione energetica degli edifici. Essa, infatti, non costituisce un requisito essenziale per ottenere il beneficio fiscale ma è un adempimento con esclusive finalità statistiche e di monitoraggio.
Con la delibera del 16 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali riferiti all’anno 2024. Si tratta di un’opportunità rivolta agli operatori del settore dell’autotrasporto, a fronte dei costi sostenuti nel corso dell’anno, secondo i parametri e le condizioni previste dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
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