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Nuovo piano casa, Comune approva i criteri per aumento volumi


La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con le indicazioni per il cosiddetto nuovo Piano casa. Il deliberato, che tiene conto del DM 1444 del 1968 in materia di standard edilizi e urbanistici, recepisce la legge regionale 36 del 19 dicembre 2023 sugli interventi di ristrutturazione edilizia. La legge regionale consente incrementi volumetrici per promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché per incentivare interventi di edilizia residenziale. Questi incrementi sono previsti per interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica che prevedano l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione.

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La normativa demanda ai Comuni l’indicazione degli ambiti territoriali di applicazione. In merito a ciò, per gli incentivi volumetrici la giunta comunale di Altamura ha individuato le zone omogenee di tipo B e le zone omogenee di tipo C già pianificate e ha stabilito i limiti da rispettare.

L’atto di indirizzo è stato trasmesso al 3° settore “Urbanistica e pianificazione del territorio”, per redigere la proposta definitiva. La parola finale spetterà al Consiglio comunale.

Nella delibera si stabilisce che “la variante di recepimento della L.R. 36/2023, dovrà essere conformata ai seguenti principi e criteri:
a) per gli edifici esistenti, ricadenti in qualsiasi zona del PRG, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia (ex art. 3 lett.d) del Dpr 380/01) nel rispetto del volume, della destinazione d’uso preesistente e delle distanze pre-esistenti (art. 2 ter dpr 380/01) anche in deroga ai limiti dell’art. 7 del D.M. 1444/68;
b) per gli edifici ubicati nei contesti rurali identificati nel P.R.G. come zone omogenee E ai sensi del D.M. 1444/1968 l’esclusione dal riconoscimento degli incentivi volumetrici;
c) individuare nelle zone omogenee di tipo B e nelle zone omogenee di tipo C già pianificate, esterne al perimetro della città consolidata del P.P.T.R. di cui alle tavole della sezione 6.3.1 del P.P.T.R., gli ambiti in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia che, in deroga ai limiti dell’art. 7 del D.M. 1444/68, prevedano l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, legittimi o legittimati, aventi qualsiasi destinazione d’uso, da destinare alla residenza e a usi strettamente connessi con la residenza, oppure ai medesimi usi preesistenti (ex art. 4 comma 1) con riconoscimento degli incentivi volumetrici nel rispetto dei seguenti limiti:
◦ per le zone omogenee B1 e B2 esterne al perimetro della città consolidata: limite di densità fondiaria pari a 7,0 mc/mq, fermo il rispetto dei restanti indici e parametri di zona del P.R.G.;
◦ per le zone omogenee Cr: limite di densità fondiaria pari 3,50 mc/mq, fermo il rispetto dei restanti indici e parametri di zona del P.R.G. e dell’art. 7 del D.M. 1444/68;
◦ per le zone omogenee C1 e C2: limite di densità fondiaria pari 3,20 mc/mq, fermo il rispetto dei restanti indici e parametri di zona del P.R.G. e dell’art. 7 del D.M. 1444/68;
◦ per le zone omogenee C3 e C4: limite di densità fondiaria pari 2,50 mc/mq, fermo il rispetto dei restanti indici e parametri di zona del P.R.G. e dell’art. 7 del D.M. 1444/68;
◦ per le zone omogenee Realizzate CR: limite di densità fondiaria pari 3,50 mc/mq, fermo il rispetto dell’art. 7 del D.M. 1444/68.

La graduazione degli incentivi deve essere articolata nel modo seguente: 35% delle volumetrie esistenti qualora l’intervento contempli la cessione delle aree a standard, reperite secondo quanto previsto al comma g
dell’art. 3 della stessa L.R. e la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20% di quella preesistente; 30% delle volumetrie esistenti qualora l’intervento contempli la cessione delle aree a standard, reperite secondo quanto previsto al comma g dell’art. 3 della stessa L.R. ma non garantisca la riduzione delle superfici impermeabili nel lotto per una quota minima pari al 20% di quella preesistente; 25% delle volumetrie esistenti qualora l’intervento contempli la monetizzazione delle aree a standard e garantisca la riduzione delle superfici impermeabili nel lotto per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente; 20% delle volumetrie esistenti qualora l’intervento contempli la monetizzazione delle aree a standard e non garantisca la riduzione delle superfici impermeabili nel lotto per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente.

Inoltre la delibera individua, ai fini della ristrutturazione urbanistica, le zone omogenee B1 contenute nel perimetro della “città consolidata” di cui alle tavole della sezione 6.3.1 del P.P.T.R., quali ambito di “decollo” dei volumi derivanti dalla demolizione di edifici esistenti aventi qualsiasi destinazione d’uso e le zone omogenee C3 e C4 non attuate quali ambiti di “atterraggio” dove riconoscere gli incentivi volumetrici per la delocalizzazione prevedendo un’attuazione secondo “Piani di Intervento” ai sensi dell’art. 10 della L.R. Puglia n. 18 del 30/04/2019 che prevedano premialità compensative (in aggiunta a quelle previste dalla L.R. 36/2023) nel modo seguente: • surplus volumetrico a beneficio dell’edificio da “delocalizzare”, pari al 20% della volumetria derivante dalla demolizione di edifici esistenti; surplus volumetrico a beneficio delle aree di “atterraggio” pari al 20% della volumetria derivante dall’applicazione dell’indice di edificabilità territoriale prevista per la specifica zona dal vigente PRG.

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