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Polizze catastrofali per le imprese, il decreto alla Camera: le modifiche introdotte


È ora all’esame dell’Aula della Camera il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

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L’articolo 1, commi 1-3 del provvedimento dispone la proroga del termine – al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni e al 31 dicembre 2025 per le imprese di piccole dimensioni e le micro-imprese – entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La sanzione, in caso di inadempimento, relativa all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, trova applicazione al sorgere dell’obbligo assicurativo. Invece, per le grandi imprese resta fermo il termine del 31 marzo 2025, ma la disposizione relativa alla sanzione decorre dai novanta giorni successivi, ossia dal 30 giugno 2025.

Le modifiche e integrazioni introdotte dal Parlamento

In sede referente, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni all’articolo 1. Si definisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall’evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Si esclude l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti, previsti dal decreto ministeriale n. 18 del 2025, alla data di chiusura del bilancio.

Si prevede il monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

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L’obbligo assicurativo copre esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono. La medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

L’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale è corrisposto al proprietario del bene, laddove l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza. La norma, peraltro, prevede che l’indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.



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