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Bonus Pubblicità. Approvato l’elenco dei beneficiari (provvedimento Dipartimento per l’informazione e l’editoria)


Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con il provvedimento adottato il 5 maggio, ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi al bonus pubblicità.

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Il riferimento è al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024. Il contributo è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali e consiste in un credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

I beneficiari devono verificare di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Nel caso in cui in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si avrà  la revoca del beneficio concesso.

Il bonus pubblicità

Il credito d’imposta per la pubblicità è disciplinato dall’art. 57‑bis del D.L. 50/2017.

Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, nei limiti delle risorse stanziate (30 milioni €) e delle regole UE sugli aiuti de minimis; se le domande eccedono il plafond, l’importo viene ripartito proporzionalmente tra gli aventi diritto.

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L’agevolazione rimborsa il 75 % degli investimenti pubblicitari incrementali su stampa quotidiana e periodica, anche online, ai sensi dell’art. 57‑bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Per accedervi occorre un incremento minimo dell’1 % rispetto alla spesa dell’anno precedente.

Le modalità attuative sono definite dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica e le relative istruzioni.

Bonus Pubblicità. Approvato l’elenco dei beneficiari (provvedimento Dipartimento per l’informazione e l’editoria)

Dopo la pubblicazione della lista dei potenziali beneficiari del bonus pubblicità  il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con il provvedimento adottato il 5 maggio, ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024.

La lista dei beneficiari come da provvedimento è divisa in tre colonne in ognuna delle quali sono riportati:

  • codice fiscale dell’interessato;
  • denominazione del beneficiario;
  • importo potenzialmente fruibile.

I beneficiari devono verificare di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Nel caso in cui in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si avrà  la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione. Con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Il credito di imposta è utilizzabile, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, unicamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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In fase di compilazione, dovrà essere indicato il codice tributo 6900 appositamente istituito dall’Agenzia con la risoluzione n. 41/2019.

Riassumendo.

  • Norma di riferimento – Credito d’imposta introdotto dall’art. 57‑bis D.L. 50/2017 per investimenti pubblicitari incrementali.
  • Beneficiari – Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, nei limiti UE “de minimis” e del plafond 30 mln €.
  • Aliquota e spese ammesse – Agevolazione pari al 75 % della spesa incrementale su stampa quotidiana / periodica, anche online.
  • Requisito di accesso – Incremento minimo ≥ 1 % rispetto all’investimento pubblicitario dell’anno precedente.
  • Procedure – Criteri fissati dal D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90; istanza telematica e istruzioni definite dal provv. Dip. Informazione‑Editoria 31 luglio 2018.



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