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codici tributo 6936 e 7077 2025



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Con la pubblicazione della risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per la compensazione dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in beni materiali nell’ambito del piano Transizione 4.0, istituendo due distinti codici tributo.

Questa misura si inserisce nel quadro delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, che ha stabilito nuove modalità esecutive e limiti di spesa per incentivare la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle imprese italiane.

Legge di bilancio 2025, novità del Bonus Transizione 4.0

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto rilevanti novità in materia di incentivi fiscali alle imprese, ridefinendo in modo sostanziale la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali nell’ambito del piano Transizione 4.0. Le modifiche riflettono una volontà politica precisa: concentrare le risorse disponibili sugli investimenti più strategici per l’innovazione tecnologica, assicurandone una gestione finanziaria più controllata e trasparente.

In primo luogo, la legge ha previsto l’abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2025, del credito d’imposta per i beni immateriali 4.0, segnando così un taglio rispetto al precedente impianto normativo che prevedeva incentivi anche per software, licenze e soluzioni digitali qualificanti.

Parallelamente, per quanto riguarda i beni materiali 4.0, il legislatore ha introdotto un nuovo tetto massimo di spesa: il beneficio sarà riconosciuto, per il 2025 (ed eventualmente fino al 30 giugno 2026), nel limite complessivo di 2,2 miliardi di euro. Questo limite si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se, entro la fine del 2025, l’ordine risulta accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo del bene. Tuttavia, tale tetto non si applica agli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024, cioè quelli per cui l’ordine risulti già accettato e il relativo acconto sia già stato versato.

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Una delle principali innovazioni procedurali riguarda l’introduzione di un obbligo di comunicazione telematica preventiva e successiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L’impresa beneficiaria deve trasmettere:

  • una comunicazione “ex ante” per avviare il processo,
  • una comunicazione intermedia (acconto),
  • una comunicazione finale (“ex post”) al completamento dell’investimento.

Il MIMIT, sulla base di queste comunicazioni, trasmetterà mensilmente all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco aggiornato delle imprese autorizzate a fruire del beneficio, indicando l’importo del credito effettivamente maturato e compensabile.

Le modalità tecniche e i modelli da utilizzare per tali comunicazioni sono stati definiti con il Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025, che ha dato attuazione alle previsioni dei commi 447 e 448 della Legge n. 207/2024.

Infine, la Legge chiarisce che il nuovo credito d’imposta non è cumulabile con il credito introdotto dal piano Transizione 5.0, disciplinato dal D.L. n. 19/2024, evitando così sovrapposizioni tra regimi agevolativi e rafforzando il principio dell’unicità dell’incentivo per ogni tipologia di investimento.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta e nuovi codici tributo

Il credito d’imposta riconosciuto nell’ambito del piano Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da trasmettere attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo può avvenire a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) trasmette all’Agenzia i dati relativi all’impresa beneficiaria. Il credito effettivamente spettante e utilizzabile sarà visibile nel cassetto fiscale del contribuente. È fondamentale che l’importo compensato non ecceda quello trasmesso dal MIMIT, pena lo scarto dell’operazione.

Ai sensi del comma 1059 della Legge n. 178/2020, il credito d’imposta è fruibile in tre quote annuali di pari importo, condizione che rimane invariata anche con l’introduzione delle novità del 2025. Per distinguere le diverse fattispecie e periodi di investimento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, due distinti codici tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24.

  • Il primo è il nuovo codice tributo 7077, denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Questo codice deve essere utilizzato dalle imprese che effettuano investimenti a partire dal 1° gennaio 2025 (e fino al 30 giugno 2026 a determinate condizioni), soggetti al limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro e alla nuova procedura di comunicazione al MIMIT. Il codice va indicato nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure in quella degli “importi a debito versati” in caso di riversamento. Il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”.

  • Il secondo è il codice tributo 6936, già esistente, che continua ad applicarsi agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024, per i quali risulti accettato l’ordine e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per tali investimenti, non si applicano le nuove limitazioni di spesa introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, e valgono le disposizioni precedenti stabilite dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024.

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NOTA BENE: Questa distinzione nei codici tributo consente all’Amministrazione finanziaria di monitorare correttamente la fruizione del beneficio in funzione delle diverse regole applicabili, assicurando al contempo trasparenza, tracciabilità e rispetto del plafond di spesa previsto dalla normativa.

Di seguito si riporta una Tabella che riepiloga in modo immediato le due casistiche operative previste dalla risoluzione n. 41/E/2025 e le relative modalità applicative per l’utilizzo del credito d’imposta nell’ambito del piano Transizione 4.0.

Caratteristiche Codice tributo 6936 Codice tributo 7077
Tipologia Già esistente Nuovo (istituito con Risoluzione 41/E/2025)
Destinatari Imprese con ordine accettato e acconto ≥ 20% entro il 31/12/2024 Imprese che non hanno prenotato entro il 31/12/2024
Applicazione del tetto di spesa (2,2 mld euro) No
Periodo agevolabile Investimenti effettuati nel 2025 e fino al 30/06/2026 Investimenti effettuati nel 2025 e fino al 30/06/2026 (con ordine + acconto entro il 2025)
Obblighi comunicativi al MIMIT Nessuno (segue regime previgente) Sì: comunicazioni ex ante, ex ante con acconto, ex post
Utilizzo in compensazione Modello F24 – codice 6936 Modello F24 – codice 7077
Decorrenza utilizzo credito Secondo le regole previgenti Dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dati MIMIT → Agenzia Entrate

Nuova modulistica e scadenze

Come anticipato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha approvato, con decreto direttoriale del 15 maggio 2025, la nuova modulistica per le comunicazioni relative al credito d’imposta Transizione 4.0. Tuttavia, al momento, il portale telematico per l’invio delle comunicazioni non risulta ancora attivo.

In attesa dell’apertura del canale ufficiale, il MIMIT ha chiarito le modalità di gestione per le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione “ex ante” utilizzando la vecchia modulistica entro il 15 maggio. Tali imprese dovranno procedere alla ritrasmissione della comunicazione con il nuovo modello, al fine di mantenere valido l’ordine cronologico acquisito.

È importante sottolineare che il termine di 30 giorni per la ritrasmissione non decorre dalla data del decreto del 15 maggio, bensì dalla futura data di attivazione del portale telematico, che sarà comunicata con apposito provvedimento. Di conseguenza, non è prevista alcuna scadenza per il 14 giugno 2025, come erroneamente ritenuto da alcuni operatori. Le imprese potranno completare l’adempimento una volta che il MIMIT renderà operativa la nuova piattaforma e ne comunicherà ufficialmente l’avvio.



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