Pubblicato il 30 maggio l’Avviso Pubblico sulle Modalità di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
Monte Amiata: Dalla Montagna Amiatina che si unisce a tutta la dorsale appenninica, un sincero ringraziamento alla Ministra Santanchè che, con questa misura di ristoro, ha voluto dare un ulteriore segnale positivo, del Ministero del Turismo, di vicinanza alle stazioni invernali delle nostre montagne. Un grande ringraziamento anche al Presidente di FEDERFUNI Italia Andrea Formento, per il gran lavoro di collaborazione svolto insieme al ministero per la definizione del contributo e della procedura di erogazione. Un decreto che, grazie alla sinergia con Federfuni non è rivolto soltanto agli impiantisti ma a tutta la filiera del turismo bianco.
In Toscana le attività che possono usufruire di questo “ristoro”, per i mancati incassi della passata stagione 2023-2024 (di cui i codici ATECO pubblicati nell’ AVVISO PUBBLICO n. 0175262_25 del 30 maggio 2025), sono quelli ubicati nei comuni ai sensi Art. 59 comma 3 L. R. Toscana del 29/2/2014, n. 86.
Nel comprensorio sciistico dell’Amiata sono i Comuni di Castel del Piano (GR), Seggiano (GR) e Abbadia San Salvatore (SI) così come individuate all’articolo 59 comma 3 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio dell’Amiata, Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri.
Articolo 59 comma 3 della legge regionale del 29 dicembre 2014, n. 86
- Le aree vocate agli sport invernali interessate dagli interventi di cui al presente articolo sono:
- Comprensorio dell’Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;
- Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;
- Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
- Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.
A questo link il Bando Ristori Appennino del Ministero del Turismo pubblicato il 30 Maggio.
Si riferisce alle risorse stanziate con il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, e in particolare l’articolo 20 recante “Sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica” il quale, al comma 1, dispone che “Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024” e, al comma 3, stabilisce che “Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022”
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