Il programma agevola i conteggi dell’affrancamento straordinario introdotto dalla Riforma dell’Irpef/Ires (art. 14, co. 1, D.lgs. 192/2024): delle riserve di rivalutazione pregresse non affrancate (e di altre riserve/fondi in sospensione d’imposta – non gestiti) presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2023, nella misura in cui residuano al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2024 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi/IRAP nella misura del 10. A tal fine: oltre al conteggio delle imposte dovute e del relativo risparmio d’imposta teorico (in caso di utilizzo della riserva) si propone la compilazione del mod.
Il tool agevola i conteggi, alla luce delle novità introdotte dall’art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, delle imposte dovute dalle imprese (societarie o individuali) poste in liquidazione, in relazione (v. RF 043/2025): sia alla disciplina applicabile per la messa in liquidazione entro il 31/12/2024 che a quella che opera in caso di messa in liquidazione dal 1/01/2025 differenziando il trattamento tra i soggetti Irpef ed i soggetti Ires (eventualmente in trasparenza fiscale).
In caso di notifica alla persona giuridica effettuato con consegna alla casa del legale rappresentante, è valida la cartella di pagamento consegnata a persona di famiglia del contribuente solo se seguito dalla raccomandata informativa. L’adempimento, infatti, è essenziale per perfezionare il procedimento di notifica della cartella di pagamento.
La Commissione Europea, con la raccomandazione (UE) 2025/1099 del 21 maggio 2025, ha ridefinito in modo formale la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione, introducendo criteri quantitativi e qualitativi uniformi a livello di Unione Europea e Spazio Economico Europeo. Tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 28 maggio 2025, e si inserisce in un più ampio contesto normativo finalizzato alla semplificazione e razionalizzazione delle politiche europee di sostegno alle imprese.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, il decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77 introduce significative modifiche in materia di trasporto su strada, incidendo in particolare sull’apparato sanzionatorio relativo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e all’uso del tachigrafo digitale. Il provvedimento, in vigore dal 29 maggio 2025, rappresenta un aggiornamento tecnico e normativo dell’allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, già emanato in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il CNDCEC ha recentemente reso disponibile un nuovo strumento operativo destinato ai professionisti impegnati nel delicato compito di controllo legale all’interno delle società di capitali capogruppo. Si tratta del documento intitolato La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della società capogruppo, redatto con l’obiettivo di offrire supporto pratico e metodologico ai membri del Collegio sindacale, chiamati ad esercitare la propria funzione in contesti caratterizzati da maggiore complessità, come quelli dei gruppi di imprese.
Il percorso di definizione agevolata dei debiti tributari, noto come Rottamazione-quater, si arricchisce di un nuovo appuntamento per i contribuenti che hanno aderito regolarmente al piano e sono in regola con i pagamenti precedenti. Il termine di versamento della prossima rata è stabilito per il 31 maggio 2025, ma – grazie a specifiche disposizioni normative – sarà possibile considerare tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025, usufruendo dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti legati alla coincidenza con giornate festive.
Nel contesto di un’economia sempre più dinamica e interconnessa, il mercato del lavoro si sta evolvendo verso modelli organizzativi più flessibili e collaborativi. Due degli strumenti giuridici che incarnano questa tendenza sono la codatorialità e l’avvalimento, due istituti che, pur diversi nella struttura e nella funzione, hanno in comune il fatto di configurare forme di condivisione della forza lavoro tra più soggetti economici.
L’entrata in vigore della legge di bilancio 2025 ha avviato la Riforma del sistema delle detrazioni fiscali per le persone fisiche. Il nuovo articolo 16-ter del TUIR, introdotto dall’art. 1, co. 10, L. 207/2024, si inserisce nel più ampio disegno di attuazione della delega fiscale, finalizzato a riorganizzare in modo sistematico il regime delle detrazioni d’imposta per oneri e spese.
In vista della scadenza del 30/06/2025 per il pagamento delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle Entrate, in 2 nuove FAQ del 28/05/2025, ha fornito chiarimenti sulle modalità di calcolo dell’acconto in presenza di CPB e sull’adozione dei nuovi codici attività Ateco 2025. Regole generali per il calcolo degli acconti nel CPB L’art. 20 del D.lgs. 13/2024 disciplina le modalità di calcolo dell’acconto Irpef/Ires ed IRAP dovuto in presenza di CPB: il comma 1: si applica al 2 anno del biennio (acconto 2025, per il CPB 2024-2025) e prevede vada determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati il comma 2: si applica al 1 anno del biennio (acconto 2024, per il CPB 2024-2025) è ammesso applicare il criterio storico (dunque assumere l’imposta calcolata sul reddito 2023); tuttavia, va applicata la del 10 se il reddito concordato è maggiore del reddito 2023 ove si applichi il criterio previsionale (dunque si assuma l’imposta calcolata sul reddito concordato), la citata maggiorazione non è dovuta Acconto 2025: l’Agenzia delle Entrate, in una prima FAQ, ha confermato che, per chi ha aderito al CPB 2024-2025, l’acconto 2025, se calcolato con il metodo storico deve fare riferimento alle imposte dovute per il 2024 non tenendo conto della quota di reddito concordato soggetta a imposta sostitutiva incrementale (riportata nel quadro CP), posto che non partecipa alla base imponibile per le imposte dirette.
Con la sentenza dell’8 maggio 2025 (causa C-405/24), la Corte di Giustizia della UE ha stabilito che uno Stato membro non può negare l’esenzione IVA a piccole spedizioni tra privati provenienti da Paesi terzi, anche se il destinatario risiede in uno Stato UE diverso da quello in cui avviene l’importazione. Il quadro normativo L’articolo 143, par. 1, lett. b), della Dir. 2006/112/CE impone agli paesi membri l’esenzione IVA per le importazioni disciplinate dalla Dir. 2006/79/CE.
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