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in G.U. la L. 76/2025


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 la L. 15 maggio 2025, n. 76 con disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

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L’art. 2 della L. 76/2025 definisce le varie forme di partecipazione, distinguendo fra:

– la “partecipazione gestionale”, qualificata come “la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa”;

– la “partecipazione economica e finanziaria”, qualificata come “la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato”;

– la “partecipazione organizzativa”, qualificata come “il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa”;

-la “partecipazione consultiva”, qualificata come “la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere”.

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Di particolare interesse per il diritto societario appare la previsione della partecipazione gestionale dei lavoratori (artt. 3 e 4): la nuova normativa consente, ma non impone, agli statuti delle società di prevedere la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali strategiche, attraverso l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo. In particolare:

– nelle società consistema dualistico, se l’amministrazione ed il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti possono prevedere la partecipazione al consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi;

– nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione ed al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori che rappresentino gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati da questi ultimi sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi. Gli amministratori così designati non possono assumere incarichi direttivi nella società nei tre anni successivi alla cessazione del mandato, fatta salva l’ipotesi in cui l’incarico fosse stato già ricoperto prima della designazione.

Con riferimento alla partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori ai profitti ed ai risultati dell’impresa (artt. 5 e 6), limitatamente all’anno 2025 è previsto che:

– in caso di distribuzione ai lavoratori di una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, il limite degli utili assoggettabili all’imposta sostitutiva del 5% ex Legge n. 208/2015 è innalzato da 3.000 a 5.000 € lordi;

– i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui alla Legge n. 208/2015, per un importo non superiore a 1.500 € annui, saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50 % del loro ammontare.

Per l’applicazione del regime fiscale sostitutivo il reddito da lavoro dipendente non deve aver superato 80.000 € nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari, fino al 2027, al 5% e, a regime, sarà pari al 10%.

È inoltre confermata la possibilità per le società di implementare piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti che contemplino anche l’attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato, il cui valore, a determinate condizioni, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e non è soggetto all’imposta sostitutiva per i premi.

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Quanto alla partecipazione organizzativa (artt. 7 e 8), le società potranno promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in eguale numero, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.

Le società potranno poi prevedere nel proprio organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.

Le imprese che occupano meno di 35 dipendenti possono favorire forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione dell’impresa, anche attraverso enti bilaterali.

Gli artt. 9, 10 e 11 disciplinano infine la partecipazione consultiva, stabilendo che, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, con l’introduzione di una procedura ad hoc, fatte salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi. La definizione della composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché delle sedi, dei tempi, delle modalità e dei contenuti della consultazione è devoluta ai CCNL.

È inoltre prevista l’istituzione presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro di una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti dello stesso Cnel, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

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