Scopriamo in questo approfondimento a cura di Fabio Ascenzi tutto quello che serve sapere sul quesito numero 4 del Referendum 8-9 giugno, dedicato alla responsabilità solidale negli appalti.
Con questa quarta scheda si analizza il quesito sulla Responsabilità solidale negli appalti, l’ultimo rimasto in materia di lavoro dopo aver già trattato quelli sui Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti, sull’Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese e sui Contratti di lavoro a tempo determinato.
Il focus sul Referendum dell’8 e 9 giugno si concluderà la prossima settimana con la tematica della Cittadinanza italiana per stranieri.
Quesito n. 4: «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione».
Sulla scheda di colore rosso rubino troviamo il quarto quesito referendario in cui si affronta la materia del lavoro. Con esso si propone l’abrogazione parziale dell’art. 26, comma 4, del Decreto legislativo n. 81/2008, ossia delle norme che escludono la responsabilità solidale dell’impresa committente per il risarcimento dei danni in caso di infortuni sul lavoro collegati alla specifica attività produttiva dell’impresa appaltatrice, oppure nel caso in cui l’attività dell’appaltatrice sia totalmente estranea a quella dell’impresa committente.
La normativa attualmente in vigore, difatti, esonera dalla responsabilità diretta e anche da quella solidale il committente (cioè, chi affida un lavoro in appalto), l’appaltatore (chi riceve l’incarico di fare il lavoro) e il subappaltatore (chi, in alcuni casi, svolge il lavoro per conto dell’appaltatore).
Già una modifica normativa introdotta nel 2021 aveva limitato la responsabilità del committente ai soli casi di dolo o colpa grave. Poi, con il Decreto Lavoro (approvato dall’attuale Governo con il decreto-legge n. 48/2023 e convertito dalla legge n. 85/2023), sono state introdotte ulteriori norme con l’inserimento del comma 4-bis all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Se la proposta di abrogazione fosse approvata, la responsabilità civile e risarcitoria del committente verrebbe estesa a qualsiasi danno derivante da infortuni sul lavoro subito dai dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori (cosiddetti danni differenziali tra la quota già indennizzata dall’INAIL e il maggior danno eventualmente riconosciuto dal giudice civile).
Le ragioni del SÌ
Secondo i sostenitori del SÌ, l’estensione della responsabilità alle imprese committenti può contribuire a ridurre la piaga degli infortuni sul lavoro; numeri ancora molto alti, quantificati nell’ultima rilevazione INAIL relativa al 2024 in 589.571 (+0,7% sul 2023), di cui 1.090 con esito mortale (+4,7% sul 2023).
Infatti, la maggior parte di questi si verificherebbe proprio nella catena degli appalti e subappalti, che troppo spesso si alimenta a discapito della precarizzazione del lavoro e della sicurezza.
Nella normativa sugli appalti, la distinzione tra rischi specifici e rischi interferenziali è rilevante, ma poi nella pratica i confini risultano alquanto incerti.
La responsabilità solidale, al contrario, indurrebbe i committenti a prestare la massima attenzione sull’affidabilità delle imprese selezionate e alla prevenzione del danno.
Per i lavoratori si tradurrebbe in una maggiore tutela nei casi di infortuni o malattie professionali non indennizzati, con maggiori possibilità di ottenere giustizia, potendosi rivalere anche sul committente nei casi in cui l’appaltatore si riveli inadempiente o non solvibile.
Le ragioni del NO
Per i sostenitori del NO, l’abrogazione della norma va a eliminare quella differenziazione tra appalti generali generici e appalti specifici, che invece è ritenuta fondamentale.
Infatti, quando si procede ad affidare un lavoro a un appaltatore, proprio perché dotato di una specifica professionalità nell’attività da eseguire, risulta essere proprio questa la ragione e la premessa dell’appalto, e quindi accollarne al committente una responsabilità solidale non avrebbe alcun senso.
Una norma troppo rigida potrebbe causare anche un aumento dei costi (assicurazioni, consulenze legali, conformazione alle normative, ecc.), rischiando di disincentivare il ricorso agli appalti, soprattutto tra le piccole e medie imprese, favorendo così solo quelle più grandi e strutturate.
Infine, alcuni giuristi sottolineano come nell’art. 27 della Costituzione sia stabilito il principio che la responsabilità penale è personale. Pertanto, un’attribuzione tout court, senza prova di colpa o dolo del committente, apparirebbe quasi come una forma di responsabilità oggettiva impropria, incompatibile con il nostro stato di diritto.
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