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Polizze catastrofali obbligatorie, via libera in Senato


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In gioco c’è l’esclusione da agevolazioni e garanzie. L’obbligo di dotarsi di polizze catastrofali, previsto dalla Legge di bilancio 2024, è definitivo per tutte le aziende, con le nuove scadenze previste dal D.L. n. 39/202 convertito lo scorso mercoledì dall’Aula del Senato. Vengono ufficializzati i termini per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali, pena l’impossibilità di accedere agli incentivi pubblici. Le medie imprese avranno tempo fino al primo ottobre 2025, le micro-piccole fino al 31 dicembre 2025. Per le grandi, invece, la deadline è rimasta fissata al 31 marzo scorso, ma con un periodo di tolleranza (fino al 30 giugno 2025) durante il quale il mancato adempimento non comporterà la perdita di contributi o sovvenzioni.

Con l’approvazione del Senato nella seduta del 21 maggio 2025, il Dl n. 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, è legge.

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (art.1, commi 101-111) e disciplinato dal Dm n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.

Sono escluse le imprese agricole e le imprese tenute all’iscrizione nel Registro ma che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (cioè i beni da assicurare, anche se in affitto: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature).

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Necessario conformarsi per non perdere gli incentivi

Il mancato adempimento all’obbligo assicurativo nei termini ufficializzati con la conversione del disegno di legge, non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma avrà effetto non retroattivo sulla richiesta di contributi, sovvenzioni, agevolazioni dal momento in cui la disposizione sarà integrata nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo dai singoli gestori di misure di incentivazione.

Le FAQ predisposte dal Mimit, aggiornate al 14 aprile 2025, spiegano infatti che la disciplina sulle sanzioni non ha carattere autoapplicativo, dovrà essere messa in atto da ciascuna amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione. Per quanto riguarda le misure di sua competenza (come Nuova Sabatini, Transizione 4.0, Transizione 5.0), il Ministero si dice orientato a precludere l’accesso agli incentivi alle imprese inadempimenti, ma specifica che l’indicazione dovrà comunque essere prima recepita nelle specifiche normative degli strumenti.

Le FAQ precisano inoltre che le sanzioni in caso di mancata stipula della polizza catastrofale da parte dell’impresa non sono retroattive: non si applicheranno a sovvenzioni o agevolazioni pubbliche ottenute prima delle scadenze dettate dal Dl n. 39/2025

Obbligo assicurativo: le nuove scadenze definitive per dimensione d’impresa

Rispetto a quanto inizialmente disposto dal Dm 30 gennaio 2024 n.18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2025) la legge di conversione sancisce nuove scadenze per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali. Per le PMI, le conseguenze dell’inadempimento si applicano con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo, quindi:

  • primo ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, se non classificabili come piccole o microimprese;
  • 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. In particolare, la piccola impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
    Lo stesso termine al 31 dicembre 2025 riguarda anche le imprese della pesca e dell’acquacoltura, in questo caso senza variazioni apportate dal Dl n. 39/2025.
  • 31 marzo 2025, per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) n. 2775/2023. Il termine per adempiere all’obbligo assicurativo rimane quindi fissato al 31 marzo 2025, ma è previsto un periodo di tolleranza di novanta giorni (fino al 30 giugno 2025) durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Sono definite grandi le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due di tre criteri:

  • totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.







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