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i crediti d’imposta del mondo casa


La gestione dei bonus casa (sotto forma di crediti d’imposta) nella dichiarazione dei redditi 2025

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Anche quest’anno i contribuenti sono alle prese con la dichiarazione dei redditi.

In questo nostro intervento facciamo il punto sui crediti d’imposta che girano intorno all’abitazione.

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa – ex articolo 7, della L. n. 448/98 – è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in occasione del primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta per il secondo acquisto.

Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la prima casa), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.

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Ricordiamo che l’art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2016 dispone che l’agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Quindi, si ha il credito d’imposta:

  • sia nella situazione della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato;
  • sia nella situazione in cui l’alienazione della casa già posseduta avvenga entro l’anno successivo al nuovo acquisto agevolato.

Va altresì rilevato che è stata disposta la sospensione dei termini – nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023 – per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza del beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti

L’articolo 26, del TU n. 91/1986 riconosce un credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti. Il credito spetta se il contribuente in presenza di imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti.

Per i contratti stipulati dall’1 gennaio 2020, per effetto della modifica al testo del comma 1, dell’art. 26, del TU n. 917/1986, apportata dall’articolo 3-quinquies, del DL n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019, non concorrono al reddito i canoni non riscossi comprovati dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, senza attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di sfratto.

Sui canoni non riscossi, se percepiti in anni successivi, si applica la tassazione separata con aliquota corrispondente alla metà del reddito del biennio precedente a quello di percezione.

Pertanto, se con riferimento ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 è possibile “non tassare” i canoni non percepiti dal momento di conclusione della procedura di sfratto, per i contratti stipulati dall’1 gennaio 2020, il momento di rilevanza fiscale dei canoni non percepiti viene anticipato al momento dell’intimazione di sfratto o al momento dell’ingiunzione di pagamento.

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Non basta comunque la semplice lettera di messa in mora, e pertanto appare utile in questa sede evidenziare le fasi che caratterizzano il procedimento di convalida di sfratto per morosità:

  • intimazione: la procedura inizia con una citazione-intimazione del proprietario del bene alla controparte. Il locatore può, con lo stesso atto, chiedere anche l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio (in questo caso il giudice emetterà il decreto ingiuntivo in calce alla copia dell’atto di intimazione);
  • costituzione in giudizio: il proprietario deve quindi costituirsi in giudizio e comparire in udienza, pena l’inefficacia dell’intimazione;
  • convalida di sfratto: nel caso di mancata comparizione o di mancata opposizione da parte dell’intimato moroso, il giudice, con ordinanza esecutiva, convalida lo sfratto, e la procedura così si conclude.

L’ordinanza esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data della sua apposizione.

Se, alla data prevista per il rilascio, l’inquilino non lascia l’immobile, inizierà una vera e propria procedura esecutiva. Dovrà quindi essere notificato il precetto, e, in caso di rifiuto di rilascio dell’immobile, verrà dato avvio all’esecuzione forzata dell’ordinanza di sfratto, ricorrendo all’Ufficiale Giudiziario, il quale notificherà all’inquilino la monitoria di sgombero.

Tutto quanto appena premesso, quindi, dobbiamo ritenere che, mentre per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, la fase rilevante è la 3, dal 1° gennaio 2020 assume rilievo la fase 1.

Il Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36

L’articolo 64, commi 6, 7 e 8, del DL n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021, riconosce ai contribuenti un credito d’imposta a seguito dell’acquisto, nel corso del 2024, della prima casa assoggettata ad IVA.

Presupposti per la fruizione del beneficio sono:

  • non aver compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui è stata acquistata la prima casa;
  • avere un valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

Il relativo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del Dlgs n. 241/97, ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

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La possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’art. 64, ossia entro il 31 dicembre 2023 (cfr. circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).

L’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del DL n. 73 del 2021 (Principio di diritto n. 5/E del 2024).

Le istruzioni al modello Unico 2025 precisano che per gli atti definitivi di acquisto della casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, il credito d’imposta riconosciuto agli acquirenti è pari all’importo delle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi dell’art. 64, commi 6, 7 e 8, del decreto legge n. 73/2021.

Il credito d’imposta non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti. La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell’atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali “prima casa under 36” e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.

Il Credito d’imposta per videosorveglianza

L’articolo 1, comma 982, della legge n. 208/2015 ha riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Il credito d’imposta era pari all’importo delle spese indicate nell’istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate e spettava a condizione che le spese per videosorveglianza fossero state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

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Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta era ridotto del 50 per cento.

Il credito d’imposta è utilizzabile mediante F24, utilizzando il codice tributo 6874, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

Il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica

L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178/2020 e l’art. 1, comma 713, della legge n. 234/2021, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, ha riconosciuto un credito d’imposta, alle persone fisiche, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, utilizzabile anche in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6975”, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 151739/2024, la percentuale di fruizione del credito d’imposta con riferimento alle spese sostenute nel 2023 è stabilita in 6,45 per cento.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.

Il credito d’imposta per installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili

In forza di quanto disposto dall’articolo 1, comma 812, della legge n. 234/2021, per l’anno d’imposta 2022 è stato riconosciuto, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.

Il credito d’imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 aprile 2023 è stabilita la misura del credito d’imposta spettante.

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L’utilizzo del credito non consente la fruizione di altre agevolazioni previste per la medesima tipologia di spesa.



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