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Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 12 maggio 2025 al 17 maggio 2025



Start up green e digitali: arrivano gli incentivi per giovani imprenditori e aziende sostenibili.

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri per gli Affari Europei, delle Imprese e dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025, il Decreto 3 aprile 2025. Il Decreto attua l’esonero contributivo dell’art. 21 del Decreto Coesione, con incentivi fino a 800 euro mensili ai datori di lavoro che assumono giovani under 35 nei settori strategici. Previsto anche un contributo di 500 euro mensili per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani e donne. 


La misura prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS dovuti dal datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL), in questo caso la riduzione contributiva è riconosciuta fino a un massimale di 800 euro al mese per ciascun lavoratore.


L’agevolazione è riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 con durata di massimo 36 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.


Particolare condizione è quella di operare in uno dei “settori strategici” individuati dal decreto (con codici ATECO specifici) legati a:

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  • innovazione tecnologica;

  • transizione digitale ed ecologica;

  • economia circolare;

  • settori ad alta intensità di conoscenza e valore aggiunto.


L’elenco dettagliato dei codici ATECO ammissibili è contenuto in un allegato tecnico al decreto.


Il medesimo decreto ha anche previsto un contributo per l’autoimprenditorialità per chi avvia un’impresa in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.


In sintesi, il contributo è destinato a nuove imprese avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 appartenenti ai settori strategici indicati all’art. 2 c. 2 del decreto (vi rientrano, tra gli altri: transizione ecologica, digitale, cultura, salute, cura, mobilità sostenibile, bioeconomia);


Le imprese devono essere avviate da soggetti che rispettano i requisiti soggettivi dell’art 21 del Dl 60/2024, che si trovano in stato di disoccupazione alla data di avvio dell’attività, ovvero giovani under 35 o donne di qualsiasi età.


Per tale agevolazione è previsto un contributo a fondo perduto di 500 euro al mese, per ciascun soggetto imprenditoriale beneficiario, fino a un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

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Il contributo viene liquidato annualmente in forma anticipata ed in base alle disponibilità finanziarie territoriali comunicate dall’Autorità di gestione del Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027”.


 


Convertito in legge il cd. Decreto PA


È stato convertito con Legge 9 maggio 2025, n. 69 (GU n.109 del 13-5-2025 – Suppl. Ordinario n. 16) il Decreto Legge 25/2025, cd. decreto PA; il provvedimento disciplina reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore con il decreto PA rimodula la struttura della Pubblica Amministrazione, intervenendo su nodi strutturali come il reclutamento, le graduatorie, la mobilità, le stabilizzazioni. È prevista, tra l’altro, l’istituzione del social media e digital manager nelle pubbliche amministrazioni, nuove assunzioni all’Agenzia per la cybersecurity. Ci sarà per i Comuni due mesi in più di tempo, fino al 30 giugno 2025, per le delibere sulle tariffe della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tari).


 


MINISTERO DEL LAVORO


Fermo Pesca 2024

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 


Con il decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha definito l’importo e le modalità di accesso all’indennità per il “Fermo pesca”. L’indennità è riconoscibile a ciascun lavoratore subordinato dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Le imprese aventi diritto devono inoltrare al Ministero del Lavoro una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 16 giugno 2025.


 


ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO


Stretta sull’abusivismo nei CED


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 4304 del 12 maggio 2025, ha fornito indicazioni relativamente alle condizioni di legittimità delle attività svolte dai Centri di Elaborazione Dati, in considerazione del fatto che sempre più spesso si assiste alla nascita di Centri che operano nel mercato del lavoro svolgendo attività riservate a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.


Nel dettaglio, l’INL ha chiarito che i CED possono svolgere esclusivamente attività strumentali, (ovvero, operazioni di tipo esecutivo, funzionali al calcolo e stampa), nonché attività accessorie (cioè, operazioni successive e secondarie, quali la consegna del cedolino di paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici e l’archiviazione dei dati raccolti).

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Rimangono, invece, di esclusiva pertinenza dei professionisti regolarmente iscritti all’albo e dei servizi o centri di assistenza fiscale tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, quali quelli relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali generalmente intese.


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


IRPEF 2025: le istruzioni delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, ha fatto il punto sulle tante novità che riguardano la tassazione delle persone fisiche. I chiarimenti si soffermano, principalmente, sulla nuova curva delle aliquote IRPEF, sulle detrazioni per lavoro e per carichi di famiglia, nonché sui nuovi trattamenti integrativi e bonus per i lavoratori dipendenti. Non manca, poi, l’approfondimento sulle nuove disposizioni che riguardano specificamente i lavoratori dipendenti come introdotte decreto di riforma fiscale.


 


Prestito o distacco di personale: le istruzioni sul trattamento ai fini IVA

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Con la circolare n. 5 del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’IVA. Infatti, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al dei presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento.


Con la conversione del decreto-legge n. 131/2024, avvenuta con legge n. 166/2024, è stata introdotta una importante novità sul trattamento ai fini Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale. al fine di conformarsi al pronunciamento della Corte Ue, l’articolo 16-ter del Salva-infrazioni ha abrogato il comma 35 dell’articolo 8 della legge n. 67/1988, facendo rientrare di fatto nel campo di applicazione dell’imposta, al ricorrere degli ordinari presupposti Iva, tutti i distacchi di personale effettuati verso corrispettivo, anche laddove l’ammontare di quest’ultimo sia pari al rimborso dei costi del personale distaccato.


Il presupposto soggettivo si verifica, in ogni caso, quando il datore di lavoro (distaccante) esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo, in quanto soggetto passivo ai fini dell’Iva. Fanno eccezione, per effetto della specifica disposizione stabilita all’articolo 70-quinquies, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), le operazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo Iva, in quanto tali fuori dal campo di applicazione dell’imposta.


Per gli enti non commerciali, che esercitano anche attività commerciale, invece, il presupposto soggettivo si verifica sempre quando il personale distaccato sia afferente all’attività d’impresa esercitata. Non si verifica, al contrario, nel caso in cui il distacco, oltre a riguardare il personale originariamente impiegato nell’attività istituzionale, sia anche effettuato senza un’organizzazione in forma d’impresa.


 


Trasformazione delle Dta in crediti: le istruzioni


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, fornisce indicazioni su come cedere i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – Dta).

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L’Agenzia spiega che la cessione deve essere effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio (articolo 69, terzo comma, Regio decreto n. 2440/1923). Una volta predisposto, l’atto va notificato alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente (articolo 43-bis, terzo comma, Dpr n. 602/1973). Chi acquista il credito (cessionario) non può cederlo ulteriormente (articolo 43-bis, primo comma, Dpr n. 602/1973), ma solo utilizzarlo in compensazione mediante F24, indicando il codice tributo 6834


 


Invio telematico di “Irap 2025”, pronte le specifiche tecniche


L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 13 maggio 2025, ha approvato le specifiche tecniche con cui effettuare la trasmissione telematica per la dichiarazione dell’imposta sulle attività produttive. Ad approvarle siglato dal direttore dell’Agenzia.


Le specifiche tecniche, allegate al provvedimento odierno, dovranno essere utilizzate dalle Entrate per l’invio dei modelli alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in cui si trova il domicilio fiscale del soggetto passivo o dove viene ripartito il valore della produzione netta. L’Agenzia trasmette le dichiarazioni tramite “Siatel v2.0 PuntoFisco”, il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria e enti locali.


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

Contabilità

Buste paga

 


Risposta n. 128 del 13 maggio 2025 – Tax credit investimenti 4.0: requisito territoriale per la nave


La nave, iscritta nei registri nazionali, batte bandiera italiana; è nella contabilità della società armatrice nazionale, che coordina, dalla propria sede, le attività dell’imbarcazione, essenziali per il suo processo produttivo; la nave non opera presso strutture produttive all’estero, ma presso siti di posa nazionali. Il requisito territoriale è soddisfatto, ok al tax credit investimenti 4.0


 


Risposta n. 129 del 13 maggio 2025 – Regime fiscale dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie


Un’associazione sportiva dilettantistica che ha ceduto la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo, dovrà considerare i corrispettivi ricevuti come redditi diversi. Secondo la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, infatti, ai fini fiscali la cessione della proprietà superficiaria non è più soggetta alla tassazione sulle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir.


 


Fino a quando i crediti permangono nello stato “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, l’originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo. Solo all’esito dell’eventuale rifiuto da parte del cessionario, i crediti tornano nella disponibilità del cedente e saranno fruibili come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.


 


Risposta n. 133 del 14 maggio 2025 – Costituzione usufrutto e cessione nuda proprietà: tassazione distinta


Una coppia di coniugi, che intendono vendere separatamente e contestualmente, a due diversi acquirenti, l’usufrutto e la nuda proprietà di un appartamento con la cantina, dovranno considerare il corrispettivo per la vendita dell’usufrutto come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h, del Tuir) mentre il corrispettivo per la cessione della nuda proprietà andrà considerato come una plusvalenza da tassare autonomamente (in base all’articolo 67, comma 1, lettera b e all’articolo 68 del Tuir), nell’ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall’acquisto.


 


Risposta n. 135 del 14 maggio 2025 – trattamento fiscale della plusvalenza da cripto attività


Se un investitore sposta i propri token dal conto dell’exchange a un wallet privato o a un altro intermediario, l’operazione rimane neutra solo quando esiste un documento che dimostri in modo chiaro la titolarità della cripto.


In assenza di queste evidenze, lo spostamento viene trattato come se fosse una vendita a terzi e quindi tassato. Lo stesso principio vale per i depositi in entrata quando si versano cripto acquistate altrove, bisogna portare la “prova del prezzo” pagato al momento dell’acquisto, altrimenti l’exchange è costretto a considerare costo zero e tutto il guadagno futuro diventa imponibile.


La risposta dell’Agenzia delle entrate chiarisce anche che, abbandonando il regime del risparmio amministrato, non si genera immediatamente alcuna plusvalenza. Ma l’intermediario resta sostituto d’imposta fino a fine anno e deve consegnare al cliente un riepilogo di valori di carico e minusvalenze, che potranno essere usate in compensazione entro quattro anni.



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