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La gestione contabile e fiscale dei beni in monopolio


Un settore economico di particolare interesse e di specifica gestione è quello relativo ai generi di monopolio; questi, infatti, ai fini Iva, soggiacciono al dettato dell’articolo 74, D.P.R. 633/1972.

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I rivenditori di generi di monopolio applicano, in genere, il regime Iva definito “monofase”; il termine indica un sistema di determinazione dell’imposta con cui la stessa non viene assolta come di abitudine, ma è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, alla prima immissione dei beni al consumo, ossia da parte del primo soggetto che interviene nel ciclo produttivo o commerciale.

Tale meccanismo si applica, ai sensi dell’articolo 74, D.P.R. 633/1972, alle seguenti operazioni:

  • commercio di generi di monopolio (Sali e tabacchi);
  • commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti;
  • prestazioni telefoniche pubbliche e mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile;
  • rivendita di documenti di viaggio, documenti di sosta.

Per la vendita di beni soggetti a monopolio, il venditore riceve un profitto fisso (definito aggio) pari alla differenza tra:

  • il prezzo di vendita al pubblico del bene e;
  • il prezzo di acquisto corrisposto al fornitore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Al fine della corretta contabilizzazione dell’acquisto e della rivendita dei beni di monopolio occorre verificare se il soggetto rivenditore sia in regime di contabilità semplificata, ovvero in regime di contabilità ordinaria.

Se il soggetto opera in contabilità ordinaria, la contabilizzazione degli acquisti e le cessioni dei beni avviene a costi e ricavi; in tale circostanza, rileva, infatti, non solo l’aggio, ma l’intero corrispettivo.

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Se il soggetto opera in contabilità semplificata è sufficiente, invece, registrare il solo aggio.

Si supponga che il rivenditore acquisti “Gratta e Vinci” e paghi ai propri clienti un premio; premio che deve intendersi anticipo per conto del proprio fornitore di “Gratta e Vinci”. In tal caso, la scrittura contabile sarà la seguente:

Credito v/fornitore                       a                  Cassa contanti                                             (pagamento dei premi)

Nel momento in cui il debito per l’acquisto dei “Gratta e Vinci” verrà pagato, si procederà alla compensazione delle somme anticipate a titolo di premio e dell’aggio calcolato come percentuale sulle vendite, nel seguente modo:

Debito v/fornitore          a                            Diversi

                                            a                         Credit v/fornitore                        (compensazione dei premi)

                                            a                           Aggio su Gratta e Vinci                 (compensazione dell’aggio)

                                            a                           Banca c/c                                          (pagamento della differenza)

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Diversa risulterà essere, invece, la rilevazione contabile nel caso di acquisto di tabacchi; in tale caso, infatti, saranno utilizzati, al fine della rilevazione, dei conti transitori:

Diversi                                                a            Debiti v/fornitori

Conto transitorio patrimoniale   

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All’atto del pagamento degli aggi, si procederà alla chiusura del conto transitorio:

Cassa contanti                       a                               Diversi

                                                  a                                   Conto transitorio patrimoniale

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                                                  a                                   Aggi su vendita di tabacchi

In questo modo verrà rilevato contabilmente tra i ricavi di vendita l’effettivo guadagno di spettanza del venditore.

Anche in caso di vendita di beni di monopolio, alla fine dell’anno sarà necessario rilevare le rimanenze; in tale ultima circostanza, la scrittura contabile da considerare sarà la seguente:

Rimanenze di beni in monopolio     a      Conto transitorio patrimoniale

La rilevazione inversa verrà eseguita, invece, nel gennaio dell’anno successivo.



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