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Banca d’Italia – Testo audizione dott. Luigi Federico Signorini in qualità di Presidente dell’IVASS


(AGENPARL) – Roma, 15 Maggio 2025

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(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario,
finanziario e assicurativo del Senato della Repubblica
Audizione di Luigi Federico Signorini
Presidente dell’Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Ivass
Roma, 15 maggio 2025
Signor Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori,
desidero ringraziarvi per l’invito a fornire il contributo dell’Istituto che
ho l’onore di presiedere ai lavori della Commissione.
Il settore assicurativo svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del
sistema finanziario, nella sua duplice funzione di assumere e gestire rischi
trasferiti da individui, famiglie e imprese, e di operare come investitore
istituzionale qualificato con le risorse gestite, provenienti dai premi
assicurativi. L’importanza del settore è ben rappresentata dall’incidenza dei
premi totali sul PIL, che era pari al 6,9 per cento a fine 2024, e dal valore
complessivo degli investimenti delle assicurazioni italiane, che alla stessa
data superava i 1.000 miliardi.
Dopo una descrizione del quadro normativo in cui opera l’Istituto e
una sintetica illustrazione della struttura del mercato assicurativo, in questo
intervento farò un cenno al tema della assicurazione contro gli eventi
catastrofali, alla luce dei nuovi obblighi di copertura, per poi soffermarmi
sulle attività di regolamentazione e vigilanza più significative su cui la
Commissione ha concentrato la propria attenzione: innovazione digitale
(con riferimento in particolare ai temi dell’intelligenza artificiale e delle
criptoattività), finanza sostenibile, istituzione dell’Arbitro assicurativo,
Fondo di garanzia per le polizze vita.
Il quadro normativo
Il quadro normativo europeo in materia assicurativa copre gli aspetti
fondamentali della disciplina assicurativa: requisiti prudenziali e di solvibilità
delle imprese, regole sulla distribuzione dei prodotti e la trasparenza delle
offerte, misure per le imprese in difficoltà. Più precisamente:
la direttiva Solvency II1 contiene le norme prudenziali che disciplinano
l’accesso delle attività di assicurazione e riassicurazione e l’esercizio
delle stesse;
la direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD)2 disciplina l’accesso
e l’esercizio dell’attività di distribuzione, stabilendo norme di condotta
degli intermediari e degli altri distributori assicurativi; stabilisce inoltre,
ai fini della tutela del consumatore, obblighi in materia di “product
governance”, che si applicano al processo di ideazione e realizzazione
di tutti i prodotti assicurativi (vita e danni) destinati alla collocazione nel
mercato;
la direttiva su risanamento e risoluzione3 delle imprese di assicurazione
introduce un regime europeo armonizzato per la risoluzione delle
compagnie, conferendo alle autorità anche poteri per intervenire in una
fase precoce.
Alle norme primarie si aggiungono, sempre a livello europeo, atti delegati
e standard tecnici di regolamentazione.
Nel quadro nazionale, la norma primaria di riferimento è il decreto
legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, noto come Codice delle Assicurazioni
Private o CAP. Vi sono inoltre disposizioni regolamentari adottate dall’Ivass
o, su specifici ambiti, dai Ministeri (in primis dal Ministero delle imprese e
del made in Italy).
L’art. 3 del CAP stabilisce che l’obiettivo della vigilanza assicurativa
consiste “nell’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto
alle prestazioni assicurative. A tal fine – continua il testo di legge – l’Ivass
persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e
riassicurazione [vigilanza prudenziale], nonché, unitamente alla CONSOB,
ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza
nei confronti della clientela [vigilanza sulla condotta di mercato]. Altro
obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del
sistema e dei mercati finanziari. [vigilanza macroprudenziale]”
Direttiva 2009/138 e successive modificazioni, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 74/2015
che ha aggiornato il CAP. La direttiva, insieme con il regolamento delegato (UE) 2015/35, ha
riformato radicalmente l’intero sistema di vigilanza prudenziale assicurativo.
Direttiva 2016/97, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 68/2018, che ha novellato il CAP.
Direttiva 2025/1, in via di recepimento.
Vigilanza prudenziale. – La vigilanza micro-prudenziale, che si
svolge secondo i principi, le regole e le modalità previsti da Solvency II, ha
come destinatarie dirette le compagnie e come obiettivo immediato la loro
stabilità; i consumatori di prodotti assicurativi sono tutelati indirettamente,
nel senso che solidità e solvibilità delle imprese assicuratrici rappresentano
la condizione che consente alle compagnie di adempiere agli impegni assunti
nei confronti dei propri assicurati.
Sulla base di quanto prescrivono gli articoli 5 e 6 del CAP, l’Ivass svolge
le proprie funzioni di vigilanza mediante l’esercizio di poteri di natura
autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva. L’attività di
vigilanza ha luogo sia tramite controlli a distanza, sia con accertamenti svolti
presso le imprese, gli intermediari assicurativi e altri soggetti. L’azione
dell’Ivass si conforma al principio della proporzionalità stabilito dalla legge.
L’art. 3bis, comma 3, del CAP richiama la necessità di garantire la congruità e la
coerenza tra mezzi e fini dell’azione amministrativa. L’Ivass applica tale principio mediante
l’adozione di regolamenti o provvedimenti normativi di carattere generale (previamente
sottoposti a pubblica consultazione), nonché per mezzo dell’emanazione di lettere al
mercato (“soft regulation”), con le quali fornisce raccomandazioni e orientamenti oppure
divulga le proprie aspettative su specifiche materie. L’analisi che l’Ivass ordinariamente
svolge prima della adozione degli interventi normativi per valutare i possibili effetti
delle diverse ipotesi attuative (analisi di impatto regolamentare, o AIR) tiene conto del
principio di proporzionalità, allo scopo di individuare la soluzione più efficace e meno
onerosa per il raggiungimento dell’obiettivo normativo prefissato. La proporzionalità
è, inoltre, uno dei principi generali che governa la procedura sanzionatoria (assieme a
oggettività, contraddittorio e trasparenza), a garanzia dell’omogeneità di giudizio nella
concreta valutazione delle fattispecie rilevate.
L’Istituto effettua controlli sugli assetti proprietari e di gestione e controllo
delle compagnie e dei gruppi assicurativi. Essi riguardano ad esempio: la
valutazione dei requisiti dei partecipanti al capitale; l’autorizzazione preventiva
allo svolgimento di alcune attività, al perfezionamento di certe operazioni4 o
all’assunzione di partecipazioni in imprese assicurative; l’adeguatezza degli
assetti organizzativi e dei processi di governo e gestione dei rischi.
La vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese di assicurazione
(artt. 68-75 CAP) si esercita tramite l’autorizzazione dell’Ivass richiesta per
Sono sottoposte ad autorizzazione dell’Istituto la costituzione di nuove compagnie e le operazioni
straordinarie, quali le fusioni, le scissioni ed i trasferimenti di portafogli assicurativi.
l’assunzione di partecipazioni che comportino il controllo o l’acquisizione
di una partecipazione qualificata, pari cioè ad almeno il 10 per cento dei
diritti di voto o del capitale, o tale comunque da consentire l’esercizio di
un’influenza notevole sulla gestione della società. Nell’esercizio di tali poteri,
che prevedono anche la possibilità di sospendere o revocare l’autorizzazione
già concessa, l’Istituto valuta la sussistenza dei presupposti necessari per
garantire la sana e prudente gestione della compagnia, tra i quali il possesso
da parte del candidato acquirente di requisiti di onorabilità, la sua reputazione
e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.
La disciplina nazionale trova fondamento nella direttiva 2007/44 sull’acquisto di
partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione, di investimento e banche, che
interviene trasversalmente nei diversi ambiti del settore finanziario. Si tratta di una
direttiva di armonizzazione massima, che quindi preclude l’emergere di differenze
tra i diversi Stati membri. Il quadro normativo è integrato con le linee guida emanate
congiuntamente dalle Autorità di vigilanza europee dei settori bancario, finanziario e
assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA), che forniscono indicazioni sul processo valutativo
da effettuare in sede di acquisizione, con particolare attenzione per la valutazione della
reputazione del soggetto istante.
I controlli prudenziali includono la verifica della sussistenza di un
adeguato assetto organizzativo e di governo dell’impresa. Oltre alla
struttura proprietaria di un’impresa di assicurazione, assume rilievo il
suo assetto di governance, ovvero l’insieme dei rapporti tra management,
organo amministrativo, azionisti e gli altri stakeholders, che determinano
i meccanismi attraverso i quali sono adottate le più importanti decisioni
dell’impresa.
Un solido sistema di governo societario richiede la sussistenza di requisiti
di idoneità (“fit and proper”) per gli amministratori e per le altre figure apicali
dell’impresa, come i titolari di certe funzioni fondamentali (internal audit,
risk management, compliance e funzione attuariale) che forniscono supporto
all’organo amministrativo nei processi decisionali. Tali soggetti devono
possedere specifiche qualificazioni quanto alla professionalità, l’onorabilità
e l’indipendenza.
Come nel caso della disciplina prevista dal TUB per il settore bancario, la valutazione
dell’idoneità di azionisti, esponenti aziendali e titolari di funzioni fondamentali non
si limita all’accertamento di requisiti tassativi previamente individuati, ma prevede
anche verifiche di aspetti e circostanze connotati da maggiore discrezionalità, quali la
competenza (nella gestione di partecipazioni e nella direzione degli affari di imprese
finanziarie), la correttezza o reputazione (ad esempio nei precedenti rapporti di affari,
compresi il comportamento nei confronti dell’Autorità di vigilanza), nonché il tempo
necessario all’efficace espletamento dell’incarico; sono previsti, altresì, limiti al cumulo
degli incarichi. Nel caso di carenza o perdita dei requisiti di idoneità, l’Istituto può
dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto. L’Istituto può anche rimuovere
l’incaricato nel caso che quest’ultimo abbia assunto una condotta tale da recare
pregiudizio alla sana e prudente gestione dell’impresa.
La vigilanza macroprudenziale si sostanzia nell’analisi dell’andamento
delle principali grandezze assicurative e di alcuni fattori, soprattutto di
carattere macroeconomico, tali da avere un impatto sul settore assicurativo e
sul contesto economico-finanziario. L’Ivass è componente del Comitato per
le politiche macro-prudenziali5.
Le analisi sulla stabilità finanziaria, che confluiscono nel Rapporto sulla stabilità
finanziaria della Banca d’Italia, sono integrate con approfondimenti sulla rischiosità
attuale e prospettica e sulla vulnerabilità del settore assicurativo, anche attraverso
analisi di scenario e prove di stress, condotti con metodologie coerenti con gli approcci
adottati a livello internazionale.
Trasparenza e correttezza. Questo insieme di regole e controlli
riguarda direttamente il rapporto tra impresa o intermediario distributore,
da un lato, e cliente dall’altro. Nel perseguimento dell’obiettivo di tutela
del consumatore l’Ivass vigila sulla correttezza delle pratiche di vendita e
dei comportamenti delle imprese e degli intermediari e sulla trasparenza dei
prodotti assicurativi; definisce regole di comportamento che gli operatori
devono osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, e ne verifica il
puntuale adempimento.
L’Istituto gestisce i reclami di assicurati e danneggiati nei confronti delle imprese
in contraddittorio tra le parti, per garantire la piena tutela dei consumatori, e fornisce
assistenza telefonica tramite un proprio Contact Center: i reclami scritti e le segnalazioni
Istituito con il D.lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023, il Comitato è composto dal Governatore della
Banca d’Italia, che lo presiede, dal Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), dal Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e dal Presidente della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), in rappresentanza delle rispettive autorità;
il Direttore Generale del Tesoro assiste alle sedute senza diritto di voto. Nel corso del 2024 si è
riunito due volte (la prossima riunione è prevista per il prossimo 13 giugno); lo scorso marzo è
stata pubblicata la relazione sull’attività svolta nel 2024 https://www.comitatomacroprudenziale.it/
pubblicazioni/relazione-annuale-del-comitato/relazione-2024/
al Contact Center – oltre a fornire supporto nel singolo caso – rappresentano strumenti
utili per individuare le questioni più critiche e intervenire, in caso di problemi ricorrenti
o di particolare rilievo, con azioni di vigilanza.
Nel 2024, il numero dei reclami nei confronti delle imprese è arrivato a 36.000, con
una crescita del 20 per cento rispetto al 2023. Il comparto della r.c. auto rappresenta il
61 per cento del totale dei reclami: le questioni più frequentemente sollevate riguardano
le modalità e i tempi di liquidazione dei sinistri e l’accesso ai relativi fascicoli. A ogni
reclamo viene dato riscontro.
Il Contact Center ha ricevuto in un anno 47.406 telefonate, con un aumento di oltre
il 15 per cento rispetto al 2023. Crediamo di poter dire che questo servizio sia apprezzato
dai consumatori: dalle rilevazioni che l’Istituto compie semestralmente emerge che una
percentuale molto elevata dei partecipanti (più dell’85 per cento) attribuisce i punteggi
di gradimento della fascia più alta, sia per la qualità delle informazioni ricevute, sia per
l’interazione con il personale.
A questi strumenti si è di recente aggiunto il mystery shopping, uno strumento che
verifica sul campo, con indagini condotte in incognito da operatori specializzati, la qualità
della condotta di mercato di imprese e di intermediari assicurativi al momento dell’offerta
dei prodotti. In questo modo si riescono a cogliere aspetti che difficilmente potrebbero
essere intercettati dagli strumenti tradizionali della vigilanza cartolare o ispettiva.
Ci attendiamo ora che inizi la propria attività l’Arbitro assicurativo, un
sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli già
previsti nel settore bancario con l’Arbitro bancario finanziario (ABF), e nel
settore finanziario con l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Con
l’emanazione del decreto del 6 novembre 2024, n. 215, si è infatti concluso
l’iter normativo, lungo e complesso6, delineato dall’articolo 187.1 del CAP;
saranno a breve adottate le Disposizioni tecniche e attuative di dettaglio
necessarie per l’entrata in funzione dell’Arbitro.
Anche se per molti aspetti l’Arbitro assicurativo si gioverà dell’esperienza
compiuta con gli analoghi istituti in campo bancario e finanziario, certe
peculiarità del settore assicurativo e certe novità nella normativa che ne delinea
il funzionamento lasciano inevitabilmente qualche incertezza sul modo concreto
in cui esso si svilupperà, e potranno richiedere, sulla base dell’esperienza,
adattamenti organizzativi per assicurarne la massima efficacia. Il numero dei
ricorsi potrebbe essere elevato; inoltre, la loro natura potenziale è molto variegata,
Cfr. Relazione sull’attività svolta dall’IVASS nel 2023 – Considerazioni del Presidente, pag. 12: https://
http://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2024/Considerazioni_del_
Presidente_sul_2023.pdf
in relazione alla varietà dei prodotti assicurativi, della tipologia dei ricorrenti
(che, nel caso delle assicurazioni, possono essere anche beneficiari o danneggiati
diversi da chi ha sottoscritto il contratto), nonché degli operatori coinvolti: non
solo compagnie assicurative, ma anche intermediari, come agenti e broker.
Analogamente a quanto previsto per ABF e ACF, la questione posta all’Arbitro
assicurativo potrà riguardare anche la corresponsione di una somma di denaro, purché
questa non superi specifiche soglie di valore, articolate in base ai rami e alle tipologie di
contratti. Come per gli altri due arbitri di settore, le controversie dell’Arbitro assicurativo
saranno esclusivamente documentali e verranno decise sulla base delle allegazioni prodotte
dalle parti.
L’Arbitro assicurativo non potrà disporre accertamenti tecnici complessi
(quali perizie tecniche, assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali), a
causa della natura di cognizione sommaria che avrà il procedimento, natura
derivante dalle esigenze di celerità e speditezza di questo istituto. Gran parte
delle controversie assicurative, in particolare quelle relative alla RC auto,
riguardano l’accertamento del fatto o la quantificazione del danno, per i
quali simili accertamenti sono normalmente necessari. Considerando questo
fatto, nel Regolamento si è scelto di attribuire all’Arbitro assicurativo,
diversamente dagli altri due arbitri, la possibilità di liquidare il danno o
determinare la prestazione dovuta secondo equità. L’Arbitro sarà quindi
chiamato all’impegnativo compito di darsi criteri adeguati e procedure
robuste, in assenza di precedenti specifici.
Le decisioni assunte dall’Arbitro assicurativo, sebbene prive di efficacia vincolante,
espongono il soggetto vigilato che non vi ottemperi alle conseguenze di tipo reputazionale
derivanti dalla prevista pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’Arbitro
assicurativo e su quello dello stesso operatore del mercato. Il ricorso all’Arbitro
assicurativo è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa alle forme
di risoluzione stragiudiziale delle controversie già in funzione nel settore assicurativo7.
Il mercato assicurativo italiano
Alla fine del 2024 operavano in Italia 89 imprese assicurative sottoposte alla
vigilanza prudenziale dell’Ivass, tra cui quattro sedi secondarie di operatori non
La mediazione (per le controversie riguardanti i contratti assicurativi e il risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria) e la negoziazione assistita (per le controversie sul
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti), come modificati dalla riforma Cartabia.
appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE)8. A queste si aggiungono
le imprese insediate negli Stati del SEE, delle quali 92 operano in regime di
stabilimento, cioè tramite una rappresentanza stabile in Italia, e 895 in regime
di libera prestazione di servizi, cioè direttamente dal paese di origine9.
I gruppi assicurativi iscritti al relativo registro sono 25.
Il Registro unico degli intermediari (RUI) conta 234.713 intermediari, di
cui 204.404 persone fisiche e 30.309 società; di queste ultime, 4.031 hanno
sede in un altro Stato del SEE10.
Nel 2024 la raccolta premi delle imprese vigilate ha raggiunto i 151,3
miliardi di euro, con una crescita del 16 per cento rispetto al 2023. La gestione
vita incide per il 73 per cento; il resto è rappresentato dalla gestione danni.
Nel ramo r.c. auto e natanti, la raccolta ha sfiorato i 13 miliardi. Suscita
sempre motivata attenzione, data la rilevanza sociale della copertura obbligatoria,
la questione del relativo costo. Ricorderò in questa sede che nel lungo periodo
esso è considerevolmente diminuito, anche grazie a un aumento di efficienza,
stimolato da interventi normativi. In particolare, tra il 2014 e il 2021 il premio
medio si è ridotto del 25,3 per cento in termini nominali e di circa il 30 per
cento in termini reali (ossia tenendo conto dell’aumento dei prezzi al consumo).
Dalla seconda metà del 2022 i premi sono invece tornati a crescere, in presenza
di un aumento del costo dei sinistri. In una audizione tenuta a febbraio 202411
abbiamo fornito un quadro completo dell’andamento dei prezzi e delle relative
determinanti e, guardando al futuro, abbiamo suggerito la possibilità di
introdurre nuovi strumenti per comprimere i prezzi, accrescendo la concorrenza
Il SEE comprende i 27 paesi dell’Unione europea, più Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Due delle compagnie italiane e sette delle compagnie SEE operanti in regime di stabilimento
esercitano attività di riassicurazione; le due compagnie italiane assumono rischi dal gruppo industriale
di appartenenza (società “captive”).
In particolare, nelle sezioni A (agenti) e B (broker) del RUI sono iscritti circa 30 mila soggetti, 80 per
cento agenti e 20 per cento broker.
Inflazione e RC Auto. Relazione del Consigliere dell’Ivass Riccardo Cesari al Garante per la
sorveglianza dei prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Roma, 14 febbraio
2024;
rcauto/RC_Inflazione_e_rcauto_14_2_2024.pdf
e incentivando l’adozione di comportamenti di mitigazione del rischio. Alcune
proposte hanno poi trovato definizione nei mesi successivi12.
La patrimonializzazione delle imprese italiane rimane su livelli elevati.
Alla fine del 2024, l’indice di solvibilità medio delle imprese italiane (Solvency
Capital Requirement o SCR) – importante indicatore che mette in rapporto i
rischi dell’attivo e del passivo con il patrimonio – era pari al 257 per cento, a
fronte di un minimo regolamentare pari al 100 per cento.
I risultati di un esercizio di stress test condotto in ambito europeo lo scorso anno
confermano che il sistema italiano rimarrebbe solvibile anche in presenza di shock
avversi. In particolare, l’indice di solvibilità aggregato delle 11 entità assicurative
coinvolte nell’esercizio diminuirebbe al 135 per cento nel caso (ipotetico) in cui gli
assicuratori non intervenissero con azioni correttive per fronteggiare gli shock esogeni
previsti dall’esercizio. Con l’attivazione di tali misure, l’indice medio di solvibilità si
ridurrebbe in misura più contenuta, al 149 per cento. Anche lo scenario avverso sulla
liquidità previsto dallo stress test non farebbe emergere elementi critici.
La redditività complessiva delle compagnie italiane è rimasta nel complesso
stabile, facendo segnare nel 2024 un ROE superiore al 10 per cento.
Nel comparto vita il ROE si è ridotto rispetto al 2023, nonostante l’aumento di oltre
il 20 per cento della raccolta premi. Nel comparto danni il ROE è invece aumentato per
effetto dell’espansione della raccolta premi e della diminuzione del rapporto tra oneri e
spese di gestione e premi di competenza.
Alla fine del 2024 il valore complessivo degli investimenti delle
assicurazioni italiane superava i 1.000 miliardi, di cui il 90 per cento relativi
ai rami vita.
Gli investimenti per cui le compagnie sopportano il rischio, pari a 760 miliardi, sono
concentrati, in misura largamente superiore rispetto alle imprese assicurative europee,
in obbligazioni pubbliche (45 per cento del totale, di cui oltre due terzi costituiti da titoli
di Stato italiani).
Si fa riferimento alle disposizioni in materia di “scatola nera” introdotte nella Legge sulla Concorrenza
2023; cfr. sul punto l’audizione del Consigliere dell’Ivass Riccardo Cesari dinanzi alla Camera
Deputati
https://www.Ivass.it/media/interviste/documenti/audizioni/2024/rc_camera_ddl_
concorrenza_15_10/RC_Audiz_Camera_DDL_Concorrenza_Memoria_15_10_2024.pdf
Merita di essere segnalato il fatto che è aumentata negli ultimi anni
l’esposizione delle compagnie ai rischi fisici connessi con il verificarsi di
calamità naturali, divenuti – come è noto – più frequenti negli ultimi anni.
Sono cresciuti sia i risarcimenti dei danni causati da eventi estremi, sia la
raccolta assicurativa a copertura dei relativi rischi.
L’obbligo assicurativo contro i danni da catastrofi naturali. In questa
materia, come è noto, la legge di bilancio per il 2024 (L. 213/2023) ha introdotto
l’obbligo per le imprese italiane ed estere aventi una stabile organizzazione in
Italia (sono escluse le imprese agricole) di stipulare una copertura assicurativa
contro i danni alle immobilizzazioni materiali causasti da sismi, alluvioni,
frane, inondazioni ed esondazioni. La copertura obbligatoria riguarda terreni e
fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Importanti aspetti attuativi e indicazioni di carattere operativo per l’adempimento
dell’obbligo sono contenuti nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del
Ministro delle Imprese e del Made in Italy13, che specifica con maggiore dettaglio il perimetro
soggettivo e oggettivo della copertura attraverso la definizione puntuale delle calamità
naturali e degli eventi da assicurare, i limiti di indennizzo, e le modalità per individuare
la capacità e i limiti di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e degli
eventuali gruppi di appartenenza.
Il recente DL 39/25 ha differito l’obbligo al 1° ottobre 2025 per le medie imprese
e al 1° gennaio 2026 per le piccole imprese, mentre per le imprese di grandi dimensioni
il termine del 31 marzo 2025 è rimasto fermo. La sanzione indiretta, costituita dalla
perdita di incentivi e agevolazioni, si applica dopo novanta giorni dalla data di decorrenza
dell’obbligo assicurativo.
L’art. 1, comma 105-bis, della legge di bilancio, inserito dall’art. 22 della legge 16
dicembre 2024, n. 193 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023),14 attribuisce
all’Ivass il compito di istituire e gestire un portale informatico che consenta di comparare
in modo trasparente i contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità
Regolamento n. 18 del 30 gennaio 2025.
Il testo dell’art. 105-bis è il seguente: “Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da
parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101, l’Ivass gestisce, anche attraverso la
piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione
per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che
consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione.
Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo,
conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l’estensione
delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy, su proposta dell’Ivass, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma”.
naturali e da eventi catastrofali offerti dalle imprese di assicurazione. Per realizzare il
portale abbiamo avviato, appena concluso l’iter normativo, un progetto operativo.
Intendiamo seguire un approccio graduale che consenta di coniugare l’esigenza di rendere
il portale disponibile quanto prima con quella di arricchirne progressivamente i contenuti15.
Crisi
Il Titolo XVI del CAP disciplina le misure di salvaguardia, risanamento
e liquidazione delle imprese di assicurazione prevedendo in particolare: (a)
l’amministrazione straordinaria, nel caso in cui risultino gravi irregolarità
nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione o siano previste gravi perdite patrimoniali
(art. 231); (b) la liquidazione coatta amministrativa, qualora le irregolarità
nell’amministrazione o le violazioni
delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale
gravità (art. 245 e seguenti).
In questo contesto vorrei ricordare il caso di Eurovita. Questa compagnia
di medie dimensioni presentava specifiche vulnerabilità, tra cui una gestione
del rischio inadeguata, una dotazione di capitale limitata e un disimpegno
degli azionisti, emerse a seguito delle attività di vigilanza documentale e
ispettiva. L’Ivass è ripetutamente intervenuto; da ultimo, quando l’aggravarsi
delle condizioni della società non lasciava spazio ad alternative, con il
commissariamento e infine la liquidazione.16
Cfr. Audizione del Consigliere Riccardo Cesari del 9 aprile 2025 dinanzi alla Commissione VIII
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del
Disegno di legge C. 2333, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante
misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (https://www.Ivass.it/media/interviste/
intervista/rc-9-4-25-catastrofali/ ).
Eurovita e la sua controllante Eurovita holding sono state oggetto, sin dal 2018, di ripetuti interventi
di vigilanza. Una prima ispezione, condotta a fine 2018, aveva rilevato debolezze nel calcolo delle
riserve tecniche e nella posizione di solvibilità; a febbraio 2019 nei confronti della compagnia veniva
disposto un divieto di distribuzione degli utili. Le iniziative di ricapitalizzazione adottate dalla
compagnia (115 milioni di passività subordinate emesse dalla compagnia tra il 2019 e il 2020) furono
ritenute inadeguate. A settembre 2021 fu pertanto avviata una seconda ispezione, per verificare la
rimozione delle carenze emerse nel primo accertamento e tenuto conto dei risultati dello stress test
condotto dall’Istituto. La mancata realizzazione delle misure di risanamento patrimoniale da parte
dell’azionista, unitamente alla presenza di gravi violazioni delle disposizioni che regolano l’attività
delle imprese di assicurazione hanno reso necessaria la nomina di un Commissario per la gestione
provvisoria, a cui hanno fatto seguito l’amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi
di amministrazione e controllo, e infine la revoca e liquidazione coatta. Per salvaguardare la stabilità
dell’impresa e salvaguardare i diritti degli assicurati tali misure sono state accompagnate dalla
sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti sui contratti di assicurazione.



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