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Per il bonus giovani nella ZES ulteriori condizioni da rispettare


Il bonus giovani ex art. 22 del DL 60/2024 è stato attuato con il DM 11 aprile 2025 e l’INPS ha dettato le istruzioni operative con la circolare n. 90 pubblicata il 12 maggio 2025.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Come più volte specificato, l’incentivo riguarda operai, impiegati o quadri che non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato alla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione) e l’ambito temporale per effettuare l’assunzione o la trasformazione varia anche in funzione della sede o dell’unità produttiva (si veda “Modulo di domanda per i bonus giovani e donne disponibile dal 16 maggio” del 13 maggio).

Oltre alle istruzioni operative, la circolare si sofferma su diversi aspetti da tenere in considerazione per chi vuole fruire correttamente dell’incentivo.
L’incentivo trova applicazione in caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione del contratto a termine), nonché per i rapporti di lavoro part-time, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato).
Non sono invece incentivabili i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e intermittente.

L’incentivo consiste in un esonero contributivo totale per massimo 24 mesi, escluso INAIL e specifiche contribuzioni indicate nella circolare in commento, tra cui: il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto; il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali, al FIS, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Quanto alle condizioni, il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto sia dei principi generali previsti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 sia di quanto previsto dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (tra cui la regolarità contributiva), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura dall’art. 22 del DL 60/2024 e dal DM 11 aprile 2025. In particolare, i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi (ai sensi della L. 223/91), nella stessa unità produttiva. I datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Inoltre, per il solo esonero previsto per le assunzioni/trasformazioni effettuate nella ZES è previsto il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato. In particolare:
– l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’art. 2 del Regolamento (Ue) n. 651/2014;
– sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’art. 2 del Regolamento (Ue) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (Ue) 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46 della L. 234/2012;
– l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Infine, in merito alla compatibilità con altre agevolazioni, l’incentivo in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente come, ad esempio, l’incentivo per l’assunzione di donne ex L. 92/2012, la decontribuzione Sud ex L. 178/2020 o la decontribuzione per le imprese del sud ex L. 207/2024.
La misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023, nonché con l’esonero ex art. 5 della L. 162/2021 per il datore in possesso della “Certificazione della parità di genere”.



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