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Bonus giovani: modulo on line dal 16 maggio

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Fornite indicazioni sull’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono, o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani che, alla dell’assunzione/trasformazione, non hanno compiuto 35 anni (INPS – circolare 12 maggio 2025 n. 90)

Allo scopo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, il DL 7 maggio 2024, n. 60, all’articolo 22 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Datori di lavoro che possono accedere agli incentivi

Gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 22, commi 1 e 3, del DL n. 60/2024 sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Pertanto, le misure non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione.

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Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo di cui all‘articolo 22, comma 1, del DL n. 60/2024, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 500 euro mensili, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 22, comma 3, del DL n. 60/2024, pari al 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 650 euro mensili, riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, fino al 31 dicembre 2025, purchè siano rispettate le modalità di richiesta dell’agevolazione previste all’articolo 4, comma 3, del decreto attuativo, ossia che la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione/trasformazione.

Entrambe le misure riguardano soggetti che, alla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Gli esoneri, inoltre, riguardano le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione, per espressa previsione normativa, del personale con qualifica dirigenziale.

I benefici non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Tuttavia, l’eventuale presenza di rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione/trasformazione incentivata non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Inoltre, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorchè stipulato a tempo indeterminato.

Gli esoneri contributivi in oggetto sono, invece, applicabili in caso di rapporto di lavoro part-time, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonchè per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sebbene la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

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Misura degli incentivi

L’incentivo previsto dall’articolo 22, comma 1, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti previsti.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’incentivo previsto dall’articolo 22, comma 3, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione della Commissione europea, fino al 31 dicembre 2025, fermi restando i requisiti, è riconosciuto per le assunzioni di lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.

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Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’agevolazione per l’assunzione di giovani spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Condizioni generali

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del DLgs n. 150/2015, gli esoneri contributivi in argomento non spettano laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione viola il diritto di precedenza,

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2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Pertanto, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni/trasformazioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, per gli esoneri in trattazione, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del DLgs n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo. Diversamente, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con gli esoneri in oggetto nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata e successiva riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, l’agevolazione non può essere riconosciuta per la durata residua, operando la preclusione di cui all’articolo 22, comma 6, del DL n. 60/2024.

Infine, il diritto alla fruizione delle agevolazioni, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della L n. 296/2006, ossia:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;

– assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;

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– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizioni specifiche

Il diritto alla legittima fruizione delle agevolazioni in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). Il rispetto di tale requisito è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata;

2. il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato;

3. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;

4. i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

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Condizioni per il riconoscimento del diritto agli incentivi. Casi particolari

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purchè la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differenti, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione agli incentivi in argomento, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto, in tale caso, si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

Analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 del codice civile, secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – articolo 22- Giovani”.

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Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.

Con specifico riferimento all’esonero di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati. Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

– calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;

– consultare, per le domande di attribuzione dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 7 della presente circolare;

– fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere, nelle ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo di cui all‘articolo 22, comma 1, del decreto Coesione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, dal mese di competenza di giugno pv, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG35”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 1 – D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95“;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

– nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L621”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 1, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95“;

– con il codice di nuova istituzione “L622”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Giovani – articolo 22, comma 1- D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95“.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, dal mese di competenza di giugno pv, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ES35”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 3 – D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.“;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

– nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati per usufruire dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, a partire dal periodo di competenza di giugno pv, devono esporre nel flusso Uniemens sezione “ListaPosPA”, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “67”, avente il significato di “Bonus Giovani – articolo 22, comma 1, D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95“;

– nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

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