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La circolazione giuslavoristica nella composizione negoziata*


Alcuni dubbi sorgono quando la continuità indiretta viene garantita da un’acquisizione atta a riattivare un plesso precedentemente defunto. Posto che tale caso risulta sicuramente percorribile nel concordato preventivo, deve negarsi l’assimilazione di una soluzione concorsuale alla composizione negoziata, che per definizione non lo è. Quest’ultima risulta estremamente sensibile alla continuità, che in caso di azienda defunta, pur in bonis, non può più manifestarsi[11]. 

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Diversa la situazione ove il trasferimento avvenga nel momento immediatamente precedente ad una successiva, anche programmata, fine attività, privilegiando l’aspetto circolatorio rispetto al destino della bad company

Anche l’estremo caso della liquidazione giudiziale dichiarata verso ciò che rimane estraneo al trasferimento rigeneratore del plesso ceduto, non inficia affatto l’operazione straordinaria, posto che è proprio il correttivo ter a fissare l’ipotesi di composizione anche in situazioni, estranee alla prima ratio ispiratrice, di crisi e insolvenza, finanche alla pendenza di un’ istanza di liquidazione giudiziale[12]. 

Superfluo sottolineare come il potenziale cessionario disponibile a trattare l’acquisto dell’azienda in crisi, appaia fortemente incentivato dalla possibile operazione di smagrimento del requisito occupazionale, finanche a considerare tale passaggio come conditio sine qua non per il sostegno all’interesse. 

Posto che in composizione negoziata non risulta possibile alcuna deroga legittimata dai commi 4 bis, 5 e ss. dell’art. 47, l’unico veicolo utile all’operazione di smagrimento risulta essere proprio la riduzione del personale con quanto ne consegue in termini di rischi connessi, partendo dal presupposto che la stessa dovrà avvenire a passaggio realizzato per evitare la violazione dell’art. 2112 c.c. Ovvio che tale ostacolo al passaggio dell’azienda ridimensionata mina l’appetibilità dell’operazione, sarà quindi necessario lavorare preventivamente per la definizione di buone intese sindacali e puntuali accordi individuali di rinuncia al passaggio nelle sedi protette. 

Nulla vieta infatti la coesistenza tra trasferimento d’azienda e il passaggio di una quota ridotta di personale, effetto di precipui accordi individuali in sede protetta, anche garantendo la permanenza di un ammortizzatore utile ad assistere i “rimasti”. 

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Combinando i due temi pratici citati, possibile composizione in caso di cessazione attività e possibile riduzione del personale trasferito, emerge come il confronto con le parti sociali risulti determinante. La garanzia dell’ammortizzatore per i lavoratori rimasti, veicolo necessario ad ammorbidire le posizioni sindacali laddove si presenti una soluzione di passaggio parziale, necessita di massima attenzione circa la scelta dello strumento adatto, tra quelli che risiedono nel D.Lgs. n. 148/2015. 

I “rimasti” permarrebbero in forza presso la bad company da liquidare, pertanto segnata la fine non risulterebbe integrabile il ricorso ad ammortizzatori di rilancio, quali cassa ordinaria o cassa straordinaria per ristrutturazione, né tantomeno la cassa straordinaria per contratto di solidarietà, dedotto che la fine dell’azienda rappresenta il preludio al successivo licenziamento. 

La cassa integrazione straordinaria per crisi resta quindi l’unico strumento abile ad assistere la condizione dei rimasti, in modo particolare nella declinazione per “cessazione di attività”[13], posta l’incognita del finanziamento specifico, ma soprattutto smarcato definitivamente il dubbio circa il possibile ricorso alla composizione in caso di: cessazione, decozione e, nel più nefasto degli esiti, liquidazione giudiziale. 

La sintesi procedurale, dovrà quindi prevedere: 

· l’avvio della composizione negoziata; 

· Il salvagente del trasferimento d’azienda, quest’ultimo, corredato da accordi individuali per la rinuncia al passaggio da parte degli eventuali lavoratori esclusi, ultronei quando si possa identificare con granitica precisione il ramo d’azienda trasferito; 

· l’individuazione dell’ammortizzatore per cessazione attività in assistenza ai “rimasti”; 

· l’extrema ratio del recesso una volta spirato l’ammortizzatore, fatta salva la necessità futura di riassumere gli stessi da parte della cessionaria. 

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Le soluzioni operative potranno essere rappresentate da un ventaglio di ipotesi che solo la pratica potrà esaurire, grazie alla spinta del correttivo che ne estende l’applicabilità di uno strumento ancora giovane a tutti i casi di crisi. 

Indipendentemente dalle soluzioni da adottarsi, resta incontrovertibile che proprio al trasferimento d’azienda si appoggeranno le ipotesi più concrete di successo dello strumento, rendendo di fatto i punti trattati in questo testo sempre più avidi tanto di chiarimenti interpretativi, quanto di consapevole creatività degli attori coinvolti.



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