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Agevolazioni alle imprese: il concetto di ampliamento produttivo


Alcuni controlli fiscali recenti hanno sollevato dubbi sull’ammissibilità di investimenti agevolati ritenuti di semplice sostituzione. Ma quando un intervento su beni strumentali può davvero essere considerato un ampliamento produttivo?
Il tema è tornato d’attualità in seguito ad alcuni controlli sul bonus Sud, in cui investimenti ritenuti sostitutivi sono stati esclusi dal beneficio. Una FAQ della Commissione europea offre spunti utili per comprendere quando un acquisto può rientrare tra gli investimenti iniziali ammissibili.

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Investimenti agevolabili e bonus ZES: quando l’acquisto di un bene strumentale costituisce un vero ampliamento produttivo

agevolazioni imprese ampliamento produttivoNel corso di alcuni controlli in tema di bonus sud, ma la questione è del tutto estensibile anche ad altre tipologie di aiuti basati sul Regolamento n. 651/2014, i verificatori hanno ritenuto non sussistere il presupposto del progetto iniziale di investimento in quanto, ancorché l’investimento abbia comportato di fatto un aumento della produzione e, quindi, dei ricavi, hanno ritenuto che, l’investimento realizzato non costituisce ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, come espressamente indicato dal richiedente sul modello CIM.

In particolare, il credito è stato disconosciuto in quanto, dal modello, non risulterebbe comprovato l’ampliamento della capacità produttiva (nonostante l’aumento dei ricavi imputabili all’utilizzo del nuovo macchinario dimostrato in sede di controllo), perché, come indicato nella parte descrittiva della comunicazione, l’investimento era finalizzato all’acquisizione di un nuovo macchinario diretto a ridurre costi e emissioni e a fornire servizi tecnologicamente avanzati; in definitiva, l’investimento è stato ritenuto di mera sostituzione.

In altro caso, invece, pur essendo stato correttamente compilata anche la parte descrittiva del progetto, di fatto il richiedente non ha realizzato alcun incremento della produzione, il che, nelle intenzioni dei verificatori, dovrebbe comportare l’esclusione dal bonus.

Ora, indipendentemente dall’esito di tali vicende, le stesse offrono lo spunto per un approfondimento in vista del termine per la trasmissione della comunicazione iniziale di accesso al bonus ZES unica 2025.

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Individuazione del progetto di investimento iniziale

Tutte le discipline che prevedono la concessione o la fruizione automatica di aiuti basati sulla disciplina europea (bonus sud, bonus ZES, bonus ZES unica, agevolazioni regionali, ecc.) prevedono espressamente che siano agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale così come definito nei paragrafi 49, 50 e 51 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.

Infatti, il citato art. 2 del Regolamento prevede due distinte fattispecie di “investimento iniziale”: investimento iniziale (paragrafi 49 e 50) e investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (paragrafo 51).

Pertanto, per investimento iniziale deve intendersi:



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