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Il Decreto PA è legge: via libera definitivo del Senato


Il 7 maggio 2025, il DL PA (DL 25/2025) è stato convertito in legge. Tra le novità previste dal provvedimento vi è la proroga:

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  • al 30 giugno 2025, del termine per l’approvazione delle tariffe TARI;
  • al 3 giugno 2025, del termine di adesione al riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo.

Approvazione delle tariffe TARI

Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

Vedi ancheEnti locali: proroga al 30 giugno per l’approvazione di tariffe e regolamenti TARI del 24 aprile 2025.

Come è noto, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’art. 1 c. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo

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Le imprese che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019, senza averne i requisiti, possono, entro il 3 giugno 2025 (termine prorogato dal DL PA rispetto al precedente 31 ottobre 2024) riversarlo senza sanzioni e interessi, sanando la propria posizione. 

Vedi anche: Ricerca e sviluppo: riversamento spontaneo fino al 3 giugno 2025 del 17 marzo 2025.

L’impresa, direttamente o tramite intermediari abilitati, deve inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il suddetto termine, l’istanza presente sul sito della stessa, denominata “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” (art. 7 c. 7 bis DL 39/2024).

L’istanza deve contenere:

  • i periodi d’imposta di maturazione del credito per cui è presentata;
  • gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
  • dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

L’impresa deve versare gli importi dovuti tramite Mod. F24, senza utilizzo della compensazione, in:

  • unica soluzione (cod. trib. 8170), entro il 3 giugno 2025;
  • tre rate annuali di pari importo: la prima (cod. trib. 8171) entro il 3 giugno 2025, la seconda (cod. trib. 8172) entro il 16 dicembre 2025 e la terza (cod. trib. 8173) entro il 16 dicembre 2026. Dal 4 giugno 2025 sono dovuti gli interessi al tasso legale e il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l’applicazione della sanzione del 30% e degli interessi del 4% annuo (di cui all’art. 20 DPR 602/73). Se l’impresa ha ricevuto un atto istruttorio (PVC) o un atto di recupero crediti o un altro provvedimento impositivo non divenuto definitivo al 22 ottobre 2021, non può fruire della rateazione.



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