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Non immune da colpa l’erogazione di finanza al debitore segnalato a sofferenza


L’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore richiede l’intervento dell’OCC che, oltre ad assistere il debitore nella presentazione della domanda, è chiamato anche a redigere la relazione particolareggiata ex art. 68 comma 2 del DLgs. 14/2019.
In questo modo, si affida al professionista terzo e indipendente la verifica sia della condotta del debitore (Trib. Avellino 11 aprile 2024), sia della completezza e dell’affidabilità dei dati su cui si fonda la proposta, compresi i tempi e i costi di procedura (Relazione illustrativa al DLgs. 14/2019).

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Al gestore è richiesto, inoltre, di indicare anche la condotta tenuta dal soggetto finanziatore ai fini della concessione del prestito; in altri termini, occorre indicare se questi abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, al netto delle spese necessarie per un dignitoso tenore di vita (art. 68 comma 3 del DLgs. 14/2019).
In tal senso, si ritiene idoneo un ammontare non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al DPCM 159/2013.

Sotto l’aspetto operativo è necessario che il gestore possa disporre di una serie di informazioni: dall’ammontare del finanziamento sottoscritto alle condizioni contrattuali (es. tasso di interesse, numero di rate, anni previsti per il rimborso); dall’anno di erogazione all’ammontare delle rate mensili di precedenti finanziamenti sottoscritti; dal numero di componenti il nucleo familiare del debitore alle spese necessarie per il suo mantenimento.
La valutazione del merito creditizio prescinde, tuttavia, da ogni tipo di valutazione in merito alle motivazioni e/o all’impiego delle somme rese disponibili, dovendo tener conto della sola oggettiva capacità del contraente nel poter adempiere all’obbligazione restitutoria.

Con riferimento al tempo di verifica, il gestore è chiamato ad accertare la situazione del debitore al momento della concreta contrazione del debito; di conseguenza la condotta del soggetto finanziatore dovrà indagarsi con riferimento al momento effettivo dell’erogazione, nonché in occasione dell’erogazione di eventuali e successivi finanziamenti (Trib. Parma 6 marzo 2023).
Lo scopo è duplice: da un lato, responsabilizzare il comportamento dei creditori al fine di evitare che si aggravino (o determinino) situazioni di indebitamento; dall’altro lato, proteggere il debitore più debole e sprovvisto di reddito adeguato dalla spirale del sovraindebitamento.
Pertanto, non può ritenersi immune da colpa il soggetto finanziatore che abbia concesso credito al debitore già esposto sul piano finanziario e, soprattutto, inciso da una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La segnalazione, infatti, implica una presunzione di manifesta e oggettiva incapacità del cliente di far fronte al debito, che appare insanabile e correlata a una grave instabilità della sua situazione economica, superabile solo attraverso le ulteriori, opportune e approfondite verifiche sull’affidabilità del cliente da parte dello stesso operatore finanziario.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Nola con la sentenza n. 11 del 24 febbraio 2025.

La segnalazione, tuttavia, non costituisce elemento insuperabile per la concessione di ulteriore finanza (sebbene la sua funzione sia quella di indicare al sistema bancario un “cattivo pagatore”): è necessario che l’istituto abbia adeguatamente condotto il proprio iter valutativo, concludendo di poter ugualmente tutelare la propria posizione negoziale, anche sulla base delle ricerche patrimoniali effettuate.

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Spetta a questi, infatti, provare che abbia proceduto con una adeguata valutazione del merito creditizio e, dunque, dell’affidabilità del cliente; in mancanza di prova, è da ritenere che non possa essere criticata la condotta del debitore che abbia contratto il finanziamento. In altri termini, la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore consentirebbe di eliminare, o attenuare fortemente, il grado di colpa del consumatore (Trib. Avellino 11 aprile 2024, Trib. S.M. Capua Vetere 19 gennaio 2024 e 23 ottobre 2023, Trib. Torino 1° giugno 2023; contra Trib. Taranto 2 novembre 2023).

La colpa (grave) del debitore, inoltre, sembra potersi escludere anche quando, in sede di contrazione del debito, questi abbia fornito informazioni non pienamente veritiere (Trib. Napoli Nord 18 dicembre 2024).
La colpa grave, infatti, attiene al momento genetico dell’indebitamento e alla consapevole incapacità, ex ante, di potervi adempiere; non attiene, invece, alla fase delle trattative né alle informazioni rese al creditore.
Posta la professionalità di quest’ultimo, è suo compito verificare attentamente le informazioni rese dal richiedente, anche attraverso la consultazione di banche dati pertinenti (Trib. S.M. Capua Vetere 26 agosto 2024) nell’ambito di una vera e propria istruttoria, propedeutica alla valutazione del merito creditizio.



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