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Stop a investimenti che generano partecipazioni «qualificate» in start up innovative


Gli investimenti in start up e PMI innovative possono fruire di alcuni incentivi fiscali che riguardano sia il reddito delle persone fisiche che il reddito d’impresa.
Con riferimento alle persone fisiche l’art. 29 del DL 179/2012 prevede, a decorrere dal 2017, la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative con il limite di investimento massimo pari a un milione di euro. Questa disposizione risulta applicabile anche per le piccole e medie imprese innovative in forza del richiamo fatto dall’art. 4 del DL 3/2015 al citato art. 29.

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Per quanto riguarda le società ed enti la norma prevede una detrazione dall’imponibile IRES del 30% della somma investita sino ad un massimo di 1,8 milioni di euro.

Inoltre, l’art. 29-bis del DL 179/2012 prevede la possibilità di portare in detrazione il 50% (e a decorrere dal 2025 il 65%) dell’investimento nel capitale delle start up innovative, limitatamente a un investimento massimo di centomila euro, laddove sussistano i presupposti per applicare gli aiuti c.d. “de-minimis”.

La norma restrittiva di seguito commentata è stata introdotta sia per l’art. 29 che per l’art. 29-bis del DL 179/2012, con la conseguenza che le considerazioni concernenti la portata e l’ambito di applicazione della modifica legislativa si intendono riferite a entrambi gli articoli.
Ciò premesso, la L. 16 dicembre 2024 n. 193, in vigore dal 18 dicembre 2024, è intervenuta per modificare le norme in commento introducendo alcune novità per le start up innovative. L’art. 31 comma 1 della menzionata legge ha aggiunto al comma 7-bis dell’art. 29 del DL 179/2012 il seguente periodo: “Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance…”.
Si evidenzia pertanto che mentre prima della modifica qualsiasi investimento era agevolato, con l’introduzione del periodo sopra riportato l’agevolazione spetta solo se l’investimento “non genera” in capo all’investitore una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance (c.d. partecipazione “qualificata”).

Ci si chiede cosa significa “generare” una partecipazione “qualificata”.
Il verbo “generare” significa “dare vita, dare origine, far sorgere” con la conseguenza che, letteralmente, non sono agevolabili gli investimenti delle persone fisiche che fanno acquisire una partecipazione c.d. “qualificata”. E ciò si verifica certamente allorquando un soggetto che non possedeva alcuna partecipazione (o aveva una partecipazione inferiore al 25%) nella start up innovativa effettua un investimento che lo porta a detenere una quota di partecipazione pari o superiore al predetto limite.

Ci si domanda cosa capita, però, a un soggetto che già prima di effettuare l’investimento agevolabile possedeva una partecipazione qualificata. Siccome la modifica è in vigore dal 18 dicembre 2024 è certamente possibile che una persona fisica abbia legittimamente investito in una start up innovativa, credendo in un progetto innovativo e venendo a detenere una quota qualificata e che tale soggetto ora si trovi nella situazione di poter e/o voler sottoscrivere un nuovo aumento di capitale a pagamento.

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La situazione sopra indicata potrebbe non essere così infrequente, dal momento che è piuttosto “fisiologico” che una start up innovativa si trovi a registrare nei primi anni di vita delle perdite di esercizio e debba quindi richiedere ai propri soci (e in particolare ai propri soci “qualificati”) nuovi investimenti per lo sviluppo dei propri progetti innovativi. Non si vede per quale motivo un soggetto che credendo nel progetto originario avesse investito in una quota del 30% dovrebbe ora essere penalizzato nel mantenere il suo investimento.

Auspicabile che siano interessati solo i casi di generazione “ex novo”

Ad avviso di chi scrive, letteralmente l’espressione “generare” un investimento qualificato non dovrebbe riferirsi al caso sopra indicato che non “genera ex novo” un investimento qualificato.
Questa interpretazione, in linea con il dato letterale, eviterebbe la penalizzazione di situazioni già esistenti e legittimamente originatesi in passato in forza delle norme in allora in vigenti.

Tale lettura, che ci si augura possa essere oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere inoltre avvalorata da precedenti interpretazioni in tema di imposta di successione riferite all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/1990, dove l’Agenzia ha avuto modo di distinguere in modo chiaro i casi in cui si viene a creare o generare ex novo una partecipazione di controllo rispetto a casi in cui la partecipazione di controllo era già presente e la stessa si incrementa (si veda, a titolo esemplificativo, la risposta a interpello n. 72/2024).



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